Sentenza del 02/12/2015 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'accertamento si fondava sull'incrocio automatizzato tra gli elenchi clienti-fornitori e aveva evidenziato maggiori operazioni per euro 65.289,00, ritenute dall'Ufficio indicative di maggior reddito non dichiarato. Il contribuente contestava l'insufficienza probatoria del semplice incrocio informatico, l'assenza di un previo contraddittorio e la mancata motivazione delle differenze riferite ad alcuni clienti, producendo fatture e documentazione analitica delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso in primo grado. Ha ritenuto che il semplice incrocio dei dati clienti-fornitori, eventualmente derivante dal sistema informatico, non costituisse da solo un elemento grave, preciso e concordante idoneo a fondare l'accertamento, soprattutto in presenza di documentazione dettagliata prodotta dal contribuente. L'Ufficio avrebbe dovuto svolgere un controllo effettivo sui documenti e chiedere chiarimenti in caso di anomalie. Le spese del grado d'appello sono state poste a carico dell'Ufficio e liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973
prevede che, sulla base di segnalazioni provenienti dalla Direzione regionale, da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di finanza o da enti pubblici e pubbliche amministrazioni, qualora risultino elementi idonei a stabilire l'esistenza di redditi non dichiarati o di un maggiore reddito imponibile, si possa procedere ad accertamento parziale
La norma consente l'accertamento parziale anche senza un previo invito al contraddittorio quando esistano elementi idonei, ma tali elementi devono comunque essere sufficientemente attendibili e adeguatamente verificati. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto insufficiente il mero incrocio automatizzato dei dati.
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
richiamato con riferimento alle procedure di accertamento con adesione e al possibile contraddittorio
Il richiamo conferma la possibilità di avvalersi degli strumenti di definizione e confronto previsti dalla disciplina dell'accertamento con adesione, senza però rendere automaticamente probatorio un dato informatico non verificato.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale basato su dati automatizzati o su un incrocio tra dichiarazioni di clienti e fornitori non è necessariamente illegittimo, ma il dato deve essere verificato e deve risultare sufficientemente grave, preciso e concordante.
- Quando il contribuente produce fatture, registri e altra documentazione analitica idonea a spiegare le differenze riscontrate, l'Amministrazione deve esaminarla concretamente e motivare puntualmente le ragioni per cui la ritiene inattendibile o insufficiente.
- Eventuali anomalie derivanti da sistemi informatici non possono essere trattate come prova definitiva senza un controllo documentale e, quando necessario, senza richiesta di chiarimenti al contribuente.
- L'assenza di un previo contraddittorio non determina sempre e automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; tuttavia, la mancata interlocuzione può assumere rilievo quando avrebbe consentito di chiarire errori, disallineamenti o duplicazioni presenti nei dati.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare specificamente ogni differenza e produrre documenti riferiti alle singole operazioni, mentre l'Ufficio deve indicare con precisione le anomalie e dimostrare il maggior reddito contestato.
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