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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 757/2025.

Giustizia amministrativa202505930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto l'ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante, già ricorrente vittoriosa in un giudizio di ottemperanza volto a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche per gli anni di insegnamento svolti con contratto a tempo determinato, ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali. Ha dedotto la violazione dei parametri e dei minimi tariffari previsti dalla disciplina dei compensi forensi, dell'art. 2233 c.c., delle norme sulla condanna e compensazione delle spese, dei principi di effettività della tutela giurisdizionale ex Costituzione, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU, nonché il difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda, il TAR avrebbe dovuto liquidare almeno Euro 1.189,00, corrispondenti ai minimi tabellari, e che il riferimento al carattere seriale e alla natura della controversia non giustificava la liquidazione di soli Euro 500,00.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha precisato che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali devono tuttavia essere utilizzati dal giudice, che può discostarsene motivatamente, rispettando comunque il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta liquidazioni simboliche e non conformi al decoro professionale. Il TAR aveva applicato il criterio della soccombenza senza motivare adeguatamente la liquidazione manifestamente inferiore ai parametri ministeriali. La serialità della controversia non giustificava una compensazione parziale delle spese e, nel caso concreto, poteva anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione, che aveva reiteratamente negato una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale. La liquidazione era inoltre idonea a compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate in Euro 1.189,00, oltre oneri di legge, e quelle del grado d'appello in Euro 1.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 247/2012

    i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.

  • art. 24 l. 794/1942

    gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili

    La disposizione apparteneva al previgente sistema tariffario e non conserva, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, un vincolo legale di inderogabilità dei minimi.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    Il giudice deve considerare i parametri generali e i valori medi tabellari, potendo discostarsene nei limiti previsti e con motivazione adeguata.

  • D.M. 37/2018

    Ha modificato i parametri per la liquidazione dei compensi forensi, senza reintrodurre l'inderogabilità legale dei minimi tariffari.

  • D.M. 147/2022

    Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi; la soppressione dell'espressione 'di regola' non determina il ripristino dell'inderogabilità dei minimi.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite inderogabile alla liquidazione giudiziale, impedendo la determinazione di somme meramente simboliche o non consone al decoro professionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve rispettare i presupposti della soccombenza e della compensazione; la serialità della controversia non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per comprimere immotivatamente il rimborso.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La liquidazione delle spese deve essere compatibile con l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva può risultare compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e immotivata.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i minimi previsti dai parametri ministeriali non sono legalmente inderogabili; il giudice può discostarsi dai valori tabellari, ma deve motivare adeguatamente la liquidazione in relazione ai criteri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali non può essere meramente simbolica né manifestamente incongrua rispetto all'attività difensiva svolta, poiché l'art. 2233, comma 2, c.c. impone che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
  • Quando il giudice liquida le spese in misura significativamente inferiore ai parametri ministeriali, deve indicare le ragioni concrete dello scostamento; il mero richiamo alla serialità o alla natura della controversia non è sufficiente.
  • La serialità del contenzioso non giustifica, di per sé, una riduzione immotivata delle spese a carico dell'amministrazione soccombente, soprattutto quando il contenzioso derivi dalla reiterata negazione amministrativa di una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza.
  • La disciplina delle spese processuali deve essere interpretata e applicata in modo da non compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 CDFUE.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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