Risoluzione n. 91 del 2/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce quando una società che detiene partecipazioni in gruppi bancari/assicurativi può evitare il regime ordinario di limitazione degli interessi passivi dell’art. 96 TUIR. La società istante, se capogruppo assicurativa o soggetto finanziario non qualificabile come holding industriale, può applicare il regime speciale del comma 5-bis; altrimenti resta soggetta alle regole ordinarie.
Interpello sull’articolo 96 TUIR e sulla deducibilità degli interessi passivi per una holding partecipativa
Deducibilità degli interessi passivi per una holding partecipativa nel settore assicurativo
La risoluzione esamina l’applicabilità dell’articolo 96 del TUIR a una società che detiene partecipazioni di controllo in misura prevalente nel settore assicurativo e, in via secondaria, in quello bancario. Il chiarimento riguarda in particolare la distinzione tra soggetti finanziari esclusi dal regime ordinario e holding industriali, nonché il trattamento delle capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Esposizione del quesito
La società istante, ALFA S.p.A., possiede circa il 51% di BETA S.p.A. e ha come oggetto sociale l’assunzione, gestione e valorizzazione di partecipazioni, oltre alla concessione di finanziamenti alle società ed enti partecipati. In ragione dell’attività svolta, è iscritta alla sezione speciale di cui all’articolo 113 del Testo Unico Bancario.
Pur avendo le caratteristiche per essere considerata capogruppo del gruppo assicurativo DELTA, formato da BETA S.p.A. e dalle compagnie assicurative partecipate, nel 2008 ha comunicato all’ISVAP di rinunciare a tale qualifica a favore della controllata BETA S.p.A. La società è controllata da GAMMA S.p.A., che detiene circa il 75% del capitale sociale ed è indicata come vertice di un conglomerato finanziario operante prevalentemente nel settore assicurativo.
L’istante chiede se debba essere inclusa, quale holding industriale, nel campo di applicazione dell’articolo 96 del TUIR in materia di interessi passivi. A supporto dell’istanza è stato prodotto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene di non potersi qualificare come holding industriale e, di conseguenza, di non dover applicare l’articolo 96 del TUIR. Sostiene che il proprio bilancio sia redatto secondo la normativa civilistica contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e non secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, richiamato per banche e altri istituti finanziari.
Secondo la società, il bilancio è finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale ed economica di una finanziaria di controllo del gruppo assicurativo facente capo a BETA S.p.A. Inoltre, ritiene di non dover applicare la norma perché avrebbe le caratteristiche per essere considerata capogruppo di un gruppo assicurativo, pur avendo rinunciato formalmente a tale qualifica.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 96 del TUIR, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, limita la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. In linea generale, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l’eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
La norma si applica ai soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73 del TUIR, ma il comma 5 esclude espressamente:
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- i soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, cioè le c.d. holding industriali.
Il comma 5-bis prevede poi un regime speciale di deducibilità per tali soggetti, stabilendo che gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del relativo ammontare. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha innalzato tale percentuale al 97%.
Definizione di capogruppo e criteri per le holding industriali
Per le società capogruppo di gruppi bancari, l’articolo 61, comma 1, del TUB definisce capogruppo la banca o società finanziaria con sede legale in Italia cui fa capo il controllo delle società del gruppo bancario e che non sia controllata da un’altra banca o società finanziaria italiana che possa a sua volta essere capogruppo.
Per i gruppi assicurativi, l’articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 definisce capogruppo l’impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla direttamente o indirettamente le società componenti il gruppo assicurativo e che non sia a sua volta controllata da altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa italiana che possa essere considerata capogruppo.
Quanto ai soggetti finanziari diversi dalle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, l’esercizio prevalente dell’attività di holding industriale si considera verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività industriali, risultante dal bilancio di esercizio, eccede il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. In tale ipotesi la holding è considerata industriale e resta soggetta al regime ordinario di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del TUIR.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la società istante può beneficiare del regime di deducibilità previsto dal comma 5-bis dell’articolo 96 del TUIR, in luogo delle regole ordinarie dei commi da 1 a 4, se:
- riveste la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo DELTA; oppure
- rientra tra i soggetti finanziari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992 e non sia una holding industriale.
La società resta invece soggetta al regime ordinario se è qualificabile come holding industriale secondo il criterio del superamento della soglia del 50% del valore contabile delle partecipazioni in società industriali sul totale dell’attivo.
Indicazioni finali di vigilanza
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati con la risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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