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Risoluzione

Risoluzione n. 89 del 1/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 89/E del 1 aprile 2009 stabilisce che le istanze dei partiti politici per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per volantinaggio, fuori dal periodo elettorale, e le relative autorizzazioni non rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 27-ter della Tabella B del DPR 642/1972. Pertanto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al DPR 642/1972.

Imposta di bollo su istanze di occupazione di suolo pubblico per volantinaggio di partiti politici fuori dal periodo elettorale

Imposta di bollo sulle istanze dei partiti politici per occupazione di suolo pubblico

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze presentate dai partiti politici ai comuni per ottenere l’occupazione temporanea di suolo pubblico destinata al volantinaggio, quando l’attività si svolge fuori dal periodo elettorale. Il chiarimento riguarda anche le correlative autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione comunale.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama innanzitutto la disciplina generale dell’imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642:

  • l’articolo 3 della tariffa allegata prevede il bollo sin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie rivolti agli uffici e organi della pubblica amministrazione, quando tendono a ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
  • l’articolo 4 della tariffa prevede il medesimo trattamento per gli atti e provvedimenti rilasciati dagli organi dell’amministrazione a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Viene inoltre richiamato l’articolo 5, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, che ha inserito l’articolo 27-ter nella Tabella B allegata al DPR n. 642/1972, introducendo una specifica ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto.

Ambito dell’esenzione dell’art. 27-ter della Tabella B

Secondo la risoluzione, l’articolo 27-ter estende l’esenzione agli:

  • atti costitutivi;
  • statuti;
  • ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici;
  • obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

La Direzione osserva che l’esenzione si riferisce agli atti espressione dell’attività dei movimenti o dei partiti politici quando tali atti siano imposti o disciplinati da fonti primarie o secondarie. In altri termini, l’agevolazione opera solo se l’atto è necessario per adempiere obblighi previsti dalla legge o da regolamenti.

Valutazione del caso concreto

Nel caso sottoposto dal comune, le istanze per occupare suolo pubblico al fine di svolgere volantinaggio fuori dal periodo elettorale, così come le relative autorizzazioni comunali, non rientrano nella previsione agevolativa dell’articolo 27-ter.

La ragione è che tali iniziative vengono qualificate come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo, e non come adempimento di un obbligo imposto da una norma giuridica. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l’esenzione assoluta dal bollo.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • le istanze presentate dai partiti politici per l’occupazione di suolo pubblico per volantinaggio fuori dal periodo elettorale;
  • e le relative autorizzazioni comunali

sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62, per effetto del combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209, e si segnala infine che le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione dei principi enunciati.

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