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Risoluzione

Risoluzione n. 96 del 3/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che un’Autorità Portuale può accedere all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti solo se, oltre alla natura pubblicistica, sia istituita esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali. La mera qualifica di ente pubblico non basta: occorre una stretta correlazione con funzioni proprie dello Stato, da verificare in base alla normativa istitutiva dell’ente. Nel caso delle Autorità Portuali, l’Agenzia richiama la loro connotazione marcatamente pubblicistica, ma subordina comunque il beneficio al requisito dell’esclusività delle funzioni statali.

Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva per finanziamenti a enti pubblici che svolgono funzioni statali

Esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva per finanziamenti a enti pubblici

La risoluzione affronta l’applicazione dell’art. 19, secondo comma, lettera b), del DPR 29 settembre 1973, n. 601, in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Il documento esamina se un’Autorità Portuale possa rientrare tra gli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali e, quindi, beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Quesito posto dall’Autorità Portuale

L’Autorità Portuale istante riferisce di voler stipulare con ALFA Bank AG un contratto di finanziamento a lungo termine soggetto alla disciplina dell’imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e seguenti del DPR n. 601 del 1973. Chiede se tale finanziamento possa fruire dell’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dall’art. 19, secondo comma, lettera b), per i finanziamenti concessi, tra gli altri, agli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali.

Posizione del contribuente

L’Autorità Portuale ritiene di poter rientrare nella categoria degli enti pubblici contemplati dalla norma agevolativa, sulla base del carattere pubblicistico delle finalità istituzionali attribuite alle Autorità Portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Conseguentemente, sostiene che il contratto di finanziamento dovrebbe beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 19, secondo comma, lettera b), del DPR n. 601 del 1973, che esclude dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva:

  • i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo;
  • i finanziamenti fatti a Regioni, Province e Comuni;
  • i finanziamenti fatti a enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

Interpretazione della nozione di ente pubblico agevolabile

Secondo l’Agenzia, la disposizione individua in modo tassativo i soggetti ammessi al beneficio. Non è sufficiente che il beneficiario sia un ente pubblico o che eserciti poteri di natura pubblicistica. È necessario che sussista una stretta correlazione tra le funzioni proprie dello Stato e quelle attribuite all’ente beneficiario.

L’agevolazione è quindi riservata agli enti pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono istituiti per il perseguimento esclusivo di funzioni statali;
  • sono strettamente collegati agli organi e alle amministrazioni dello Stato;
  • operano come enti strumentali rispetto a funzioni che lo Stato ha assunto come proprie.

Criterio di verifica della qualificazione dell’ente

La riconducibilità di un ente alla categoria degli “enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali” deve essere accertata sulla base delle norme primarie o regolamentari che disciplinano:

  • l’istituzione dell’ente;
  • le attribuzioni;
  • le attività concretamente esercitate.

L’Agenzia sottolinea che il requisito dell’“esclusività” è decisivo: l’ente deve essere istituito per il perseguimento e l’esercizio di funzioni appartenenti allo Stato.

Valutazione delle Autorità Portuali

In relazione alle Autorità Portuali, la risoluzione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1641 del 9 luglio 2002, secondo cui dalla legge istitutiva n. 84 del 1994 emerge che tali enti:

  • hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  • svolgono attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative;
  • perseguono complessivamente specifiche funzioni di pubblico interesse;
  • presentano una connotazione “marcatamente pubblicistica”.

Tale impostazione è coerente con ulteriori richiami al parere del Consiglio di Stato n. 1131 del 31 ottobre 1995 e alla relazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, n. 37/2001 del 13 luglio 2001.

Conclusione dell’Agenzia

Pur riconoscendo la connotazione marcatamente pubblicistica dell’Autorità Portuale istante, l’Agenzia afferma che l’agevolazione di cui all’art. 19, secondo comma, lettera b), del DPR n. 601 del 1973 può trovare applicazione solo se ricorre anche il requisito dell’esclusività del perseguimento e dell’esercizio di funzioni statali.

In altri termini, il beneficio non deriva automaticamente dalla natura pubblica dell’ente, ma richiede che l’ente sia istituito esclusivamente per funzioni statali, secondo quanto emerge dalla disciplina normativa di settore.

Indicazione finale

La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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