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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35309/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari/eredi)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio alcuni coeredi chiedendo che fosse dichiarata l'usucapione di un terreno, assumendo di averlo posseduto in modo continuato per oltre vent'anni. I convenuti si erano opposti, sostenendo di aver acquistato il bene per successione dalla comune dante causa e di averlo concesso in affitto all'attore, il quale avrebbe corrisposto un canone, poi anche in natura, fino al 2001. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato un possesso esclusivo utile ad usucapire, perché dalle testimonianze emergeva un rapporto obbligatorio di affitto e non un possesso. Con il ricorso per cassazione l'attore deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 246 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., per avere la corte territoriale affermato apoditticamente l'esistenza di un contratto di affitto; 2) violazione degli artt. 1140, 1141, 1142 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il possesso non era stato contestato e che non spettava a lui provare l'atto iniziale di apprensione; 3) violazione degli artt. 1140, 1141, 115, 116, 167 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., perché i convenuti non avrebbero dimostrato quale porzione fosse stata concessa in locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il dedotto vizio di nullità per motivazione mancante o apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva chiaramente le ragioni del decisum. Ha poi rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie non sindacabili in sede di legittimità, era emerso un titolo obbligatorio, cioè un contratto di affitto del terreno, con pagamento di canone in natura; tale titolo esclude la configurabilità del possesso e impedisce l'operatività della presunzione di possesso utile ad usucapionem se non venga provata l'interversione del possesso ex art. 1141, comma 2, c.c. La Corte ha quindi affermato che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: spetta a chi invoca l'usucapione provare il possesso, salvo che la controparte dimostri che la relazione con il bene nasce da un titolo detentivo o obbligatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi di censura per contestare l'apprezzamento probatorio, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è rivalutabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte lo considera non decisivo poiché la doglianza mira in realtà a un nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma asseritamente violata nella valutazione testimoniale.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione non era mancante né apparente, ma consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la nozione di possesso: il potere di fatto sulla cosa è possesso solo se non risulta che sia esercitato in base a un rapporto detentivo o obbligatorio.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso opera solo se il potere di fatto non sia già qualificabile come detenzione derivante da rapporto obbligatorio; se il bene è detenuto in forza di affitto o altro titolo personale, occorre provare l'interversione del possesso.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di possesso, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma decisiva.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere carenze di contestazione e prova della porzione di fondo locata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità, poi non accolta come esito finale ma richiamata nel procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, chi invoca il possesso utile deve provarne i presupposti; la controparte può vincere la presunzione di possesso dimostrando che il potere di fatto sul bene deriva originariamente da un rapporto di detenzione o da un titolo obbligatorio, come un contratto di affitto.
  • La presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c. non opera quando sia provato che la disponibilità del bene è stata conseguita in base a un titolo personale; in tale caso, per trasformare la detenzione in possesso è necessaria la prova dell'interversione del possesso ex art. 1141, comma 2, c.c.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio di merito.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ricorre solo in casi estremi, quando la motivazione sia inesistente, incomprensibile o internamente irriducibile; non sussiste se la decisione espone in modo intellegibile le ragioni della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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