Regolamento (UE) 2026/527
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/527 della Commissione, del 3 marzo 2026, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il dazio all'importazione per il riso semigreggio non Basmati, fissandolo a 30 EUR/t. L'intervento si fonda sul meccanismo previsto dall'accordo UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio e sulle informazioni sui titoli d'importazione rilasciati nel periodo 1º settembre 2025-28 febbraio 2026. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione del dazio all'importazione applicabile ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 6 marzo 2026, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati semigreggio indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Opera su tutto il territorio degli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando richiama il periodo di riferimento 1º settembre 2025-28 febbraio 2026 e i titoli d'importazione rilasciati per 144 070 tonnellate, base fattuale per l'aggiornamento del dazio.
Fissazione dei dazi all'importazione per il riso semigreggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/527 della Commissione aggiorna il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio nell'ambito della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo di calcolo previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, richiamato nei considerando.
Presupposti del nuovo aggiornamento tariffario
La Commissione afferma di aver preso atto delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, dalle quali risulta il rilascio di titoli d'importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli relativi al riso Basmati, per un quantitativo complessivo di 144 070 tonnellate nel periodo 1º settembre 2025-28 febbraio 2026. Su questa base, ritiene necessario modificare il dazio precedentemente fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804.
Ambito oggettivo di applicazione
L'articolo 1 si applica al riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione delle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Per tali prodotti, il dazio all'importazione è stabilito nella misura di 30 EUR/t.
Rapporto con il precedente regolamento e continuità del regime
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804, sostituendone integralmente la disciplina tariffaria. Il considerando evidenzia che il nuovo dazio deve essere fissato entro dieci giorni dal termine del periodo di riferimento considerato, giustificando così l'entrata immediata in vigore del nuovo regolamento.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi su tutto il territorio dell'Unione.
Disposizioni principali
Determinazione del dazio all'importazione
Per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835, il dazio all'importazione è fissato a 30 EUR/t.
Abrogazione del precedente regime
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione, che fissava i dazi applicabili a decorrere dall'8 settembre 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e presupposti fattuali
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si richiama l'accordo in forma di scambio di lettere UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio e si rileva che, sulla base delle informazioni delle autorità competenti, sono stati rilasciati titoli d'importazione per 144 070 tonnellate nel periodo 1º settembre 2025-28 febbraio 2026.
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