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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/773

Regolamento delegato (UE) 2026/773 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 per quanto riguarda il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

Normativa europea32026R0773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del prospetto UE, introducendo nel regolamento delegato (UE) 2019/980 regole dettagliate per due nuovi modelli semplificati: il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita. L’obiettivo dichiarato è ridurre costi e oneri per gli emittenti, migliorando al contempo la comparabilità e la tutela degli investitori tramite contenuti ridotti ma standardizzati. Vengono inoltre adeguate o soppresse disposizioni pregresse e inseriti nuovi allegati con schemi informativi distinti per titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale e prospetti di base.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 introducendo contenuto, formato e sequenza standardizzati per il prospetto UE di follow-on e per il prospetto di emissione UE della crescita, nonché adeguamenti correlati al regime prospetti.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, offerenti e, per il prospetto UE di follow-on, ai soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quando redigono prospetti ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129. Riguarda in particolare le offerte pubbliche e/o le ammissioni alla negoziazione di titoli di capitale e di titoli diversi dai titoli di capitale, inclusi i casi in cui il prospetto sia redatto come documento unico o come prospetto di base con documenti distinti. Sono previste distinzioni tra investitori al dettaglio e all’ingrosso per taluni contenuti informativi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene anche riferimenti al SEE. Le modifiche incidono sul regolamento delegato (UE) 2019/980 e sopprimono o aggiornano disposizioni e allegati collegati ai regimi previgenti del prospetto semplificato per emissioni secondarie e del prospetto UE della crescita, scaduti il 5 marzo 2026.

Regolamento delegato (UE) 2026/773: contenuto e formato del prospetto UE di follow-on e del prospetto di emissione UE della crescita

Il regolamento completa il nuovo assetto introdotto dal regolamento (UE) 2024/2809 in materia di prospetti semplificati per i mercati dei capitali. La finalità è rendere più attrattivi i mercati pubblici dell’Unione, riducendo gli oneri informativi per gli emittenti ma mantenendo un livello di tutela dell’investitore coerente con il regolamento (UE) 2017/1129.

Contesto normativo e finalità

Il testo modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980, che resta lo strumento tecnico principale di integrazione del regolamento prospetto. I considerando evidenziano che i nuovi modelli di prospetto devono essere più snelli rispetto ai regimi precedenti del prospetto semplificato per le emissioni secondarie e del prospetto UE della crescita, destinati a cessare il 5 marzo 2026. Viene quindi perseguito un equilibrio tra standardizzazione, comparabilità delle informazioni e flessibilità per gli emittenti, con particolare attenzione alle PMI e alle società già quotate.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove regole si applicano ai prospetti redatti ai sensi dell’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto UE di follow-on, e dell’articolo 15 bis del medesimo regolamento, relativo al prospetto di emissione UE della crescita. Il regolamento distingue tra:

  • titoli di capitale;
  • titoli diversi dai titoli di capitale;
  • prospetti redatti come documento unico;
  • prospetti redatti in forma di documento di registrazione e nota informativa sui titoli;
  • prospetti di base.

Sono inoltre previste differenti esigenze informative per investitori al dettaglio e investitori all’ingrosso, soprattutto per i titoli diversi dai titoli di capitale.

Contenuto del prospetto UE di follow-on

Per i titoli di capitale, il prospetto UE di follow-on deve contenere le informazioni dell’allegato 30 e, se del caso, le informazioni supplementari del capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2019/980. Per i titoli diversi dai titoli di capitale, il contenuto varia a seconda che il prospetto sia destinato al dettaglio o all’ingrosso e a seconda che sia redatto come documento unico o come documenti distinti.

Nel caso di documento unico, il prospetto deve includere indice, nota di sintesi ove richiesta, fattori di rischio, informazioni dell’allegato applicabile e eventuali informazioni supplementari. Se invece è articolato in documenti distinti, le informazioni sono ripartite tra documento di registrazione UE di follow-on e nota informativa sui titoli UE di follow-on, con eventuale nota di sintesi quando necessaria.

Contenuto del prospetto di emissione UE della crescita

Il prospetto di emissione UE della crescita è regolato in modo parallelo al follow-on, ma è concepito per le PMI e per le società quotate o da quotare sui mercati di crescita per le PMI. Per i titoli di capitale si applica l’allegato 34; per i titoli diversi dai titoli di capitale si applica l’allegato 35.

Anche qui il testo distingue tra documento unico e prospetto di base e stabilisce l’ordine delle sezioni da rispettare. Il prospetto di emissione UE della crescita non prevede un modulo per investitori qualificati, poiché è destinato all’offerta pubblica di titoli.

Fattori di rischio, sintesi e comparabilità

In tutti i modelli viene ribadita la centralità dei fattori di rischio, che devono comparire in una sezione specifica e risultare coerenti con il contenuto complessivo del prospetto. La nota di sintesi, quando presente, può essere qualificata come tale solo se soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 12 bis, del regolamento (UE) 2017/1129. In caso di supplemento, le integrazioni devono essere rese chiaramente riconoscibili per gli investitori.

Tabella di corrispondenza e redazione non standardizzata

Se l’emittente, l’offerente o, nel caso del follow-on, il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione non seguono l’ordine standardizzato, l’autorità competente può chiedere una tabella di corrispondenza. La tabella deve indicare a quali punti degli allegati corrispondono le informazioni inserite e deve segnalare anche i punti non inclusi perché non pertinenti in ragione della natura dell’emittente, dei titoli, dell’offerta o dell’ammissione alla negoziazione.

Prospetti di base

Il regolamento disciplina in modo specifico anche il prospetto di base UE di follow-on e il prospetto di base di emissione UE della crescita. In tali casi, la struttura include una descrizione generale del piano di offerta, i fattori di rischio e le altre informazioni degli allegati pertinenti. È consentito riunire più prospetti di base in un unico documento. Per i prospetti di base si applica anche il regime di classificazione delle informazioni dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2019/980.

Adeguamenti puntuali del regolamento delegato (UE) 2019/980

Oltre all’inserimento del nuovo capo IV bis, il regolamento modifica varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/980 per escludere dai regimi previgenti i prospetti redatti ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129. Vengono anche aggiornati gli articoli relativi ai documenti di registrazione e alle note informative per titoli di capitale e non, nonché alle informazioni supplementari per soggetti diversi dall’emittente.

In particolare, l’articolo 26 viene riformulato per chiarire il trattamento delle informazioni di categoria A, B e C nei prospetti di base e per includere, come informazioni di categoria C, i dati della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e dei modelli di informativa volontaria pre-emissione del regolamento (UE) 2023/2631.

Nuovi allegati e soppressioni

L’elenco degli allegati è modificato con l’introduzione delle parti F e G, dedicate rispettivamente al prospetto UE di follow-on e al prospetto di emissione UE della crescita. Sono soppressi gli allegati 3, 8, 12, 16 e da 23 a 27, mentre sono aggiunti gli allegati da 30 a 35, che contengono gli schemi informativi dettagliati per ciascuna tipologia di prospetto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come specificato nel testo, è rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Introduzione dei nuovi schemi di prospetto UE di follow-on e di crescita

Inserisce nel regolamento delegato (UE) 2019/980 un nuovo capo IV bis con le regole sostanziali e di formato per il prospetto UE di follow-on e il prospetto di emissione UE della crescita, incluse le ipotesi di prospetto di base, documento unico o documenti distinti.

Contenuto ridotto per titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale

Definisce gli allegati applicabili ai nuovi prospetti: allegato 30 per il follow-on su titoli di capitale, allegati 31-33 per il follow-on su titoli diversi dai titoli di capitale, allegato 34 per l’emissione growth su titoli di capitale e allegato 35 per l’emissione growth su titoli diversi dai titoli di capitale. Introduce distinzioni tra informazioni destinate a investitori al dettaglio e all’ingrosso.

Formato e sequenza standardizzati

Stabilisce l’ordine obbligatorio delle sezioni per i prospetti redatti come documento unico e, per i prospetti di base o i documenti distinti, disciplina la collocazione delle informazioni tra documento di registrazione e nota informativa sui titoli. Prevede una flessibilità limitata per le informazioni supplementari previste dal capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2019/980.

Tabella di corrispondenza e indicazioni a margine

Se non è seguito l’ordine standardizzato, l’autorità competente può chiedere una tabella di corrispondenza che indichi dove sono reperibili le informazioni richieste dagli allegati. In mancanza di tabella, la bozza di prospetto deve riportare a margine il collegamento tra sezioni e punti degli allegati.

Nota di sintesi e supplementi

Stabilisce che la sezione riepilogativa può essere denominata 'nota di sintesi' solo se soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 12 bis, del regolamento (UE) 2017/1129. Se la nota deve essere integrata ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento, le nuove informazioni vanno evidenziate in modo da rendere agevole l’individuazione delle modifiche.

Aggiornamento del regime del prospetto di base

Modifica l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2019/980 per la classificazione delle informazioni di categoria A, B e C nei prospetti di base e per qualificare come informazioni di categoria C i contenuti della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e dei modelli di informativa volontaria pre-emissione previsti dal regolamento (UE) 2023/2631.

Soppressione e adeguamento di disposizioni previgenti

Sopprime gli articoli 4, 9, 13, 17 e il capo IV del regolamento delegato (UE) 2019/980, oltre agli allegati 3, 8, 12, 16 e da 23 a 27, sostituendoli con nuovi allegati e riferimenti coerenti con i nuovi articoli 14 bis e 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati dei capitaliprospetto informativotutela degli investitoriemissione di strumenti finanziaripmi

Testo integrale

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