Regolamento (UE) 2026/481
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/481 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’UE per l’omologazione dei sistemi di guida automatizzata, con un focus specifico sulle funzioni AVP per il parcheggio automatizzato. La modifica riflette gli sviluppi tecnologici e l’allineamento con la normativa UNECE, consentendo l’omologazione globale dei sistemi AVP ma imponendo nuove prescrizioni di sicurezza e relativi scenari di prova. Sono inoltre adeguate talune definizioni e rafforzate le regole su responsabilità del costruttore, attivazione/disattivazione, gestione dei rischi e manuale d’uso.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 aggiornando le definizioni, le prescrizioni tecniche e i test di omologazione per i sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati, in particolare per le funzioni AVP (parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna).
Ambito di applicazione
Si applica all’omologazione, nell’Unione europea, dei sistemi di guida automatizzata installati su veicoli completamente automatizzati, nonché alle caratteristiche AVP (automated valet parking) dei sistemi di guida automatizzata. Riguarda i costruttori, le autorità di omologazione e i relativi servizi tecnici, con effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini SEE. Le nuove prescrizioni incidono sia sulle definizioni e sugli obblighi progettuali sia sulla valutazione della conformità tramite prove e scenari tecnici. Non disciplina in via generale tutti i veicoli automatizzati, ma in modo specifico le funzioni AVP e l’adeguamento del quadro di omologazione già esistente.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/481: aggiornamento dell’omologazione AVP per veicoli completamente automatizzati
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 per adeguare il quadro tecnico di omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati. Il principale obiettivo è consentire l’omologazione in ambito UE delle caratteristiche AVP (automated valet parking), superando il precedente impianto pensato soprattutto per i veicoli prodotti in piccole serie, ma introducendo contestualmente prescrizioni tecniche specifiche e un sistema di prove dedicato.
La modifica risponde agli sviluppi tecnologici e normativi sopravvenuti dal 2022 e si coordina con l’evoluzione del quadro UNECE, in particolare per sterzo e frenatura dei veicoli dual mode. Il regolamento è rilevante ai fini SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Ambito e finalità della modifica
La disciplina si applica all’omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati e, in modo specifico, alle caratteristiche AVP. Il regolamento amplia e precisa il perimetro delle definizioni rilevanti, così da rendere più chiaro l’utilizzo dei sistemi automatizzati in ambienti di parcheggio e il rapporto con eventuali infrastrutture esterne di supporto.
Il considerando evidenzia che l’estensione dell’omologazione globale richiede però nuove prescrizioni di sicurezza, soprattutto perché l’AVP opera in aree di parcheggio a velocità molto bassa e con scenari operativi peculiari. Per questa ragione il regolamento non si limita a consentire l’omologazione, ma stabilisce anche criteri di prestazione, gestione dei rischi e validazione mediante scenari di prova selezionati.
Modifiche alle definizioni rilevanti
Vengono aggiornate le definizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426. In particolare, la nozione di AVP viene formulata come caratteristica ADS per applicazioni di parcheggio nell’ambito di impiego previsto, con possibilità di utilizzo di infrastrutture esterne, quali marcatori di posizione e sensori di percezione, per eseguire l’attività di guida dinamica.
Sono inoltre ridefinite nozioni funzionali come:
- caratteristica del sistema di guida automatizzata, intesa come applicazione progettata specificamente per un determinato ambito di impiego;
- funzione operativa, riferita al controllo in tempo reale del movimento del veicolo mediante micro-correzioni di sterzata, frenatura e accelerazione;
- funzione tattica, che comprende percezione dell’ambiente, pianificazione, decisione ed esecuzione delle manovre di guida.
Regime di omologazione e allegati tecnici
L’articolo 3, paragrafo 2, viene riscritto per distinguere due livelli di valutazione:
- i sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati restano soggetti alle specifiche tecniche dell’allegato II e alla valutazione secondo l’allegato III;
- le caratteristiche AVP sono invece soggette alle specifiche tecniche del nuovo allegato V, con valutazione da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici secondo lo stesso allegato V.
Parallelamente, l’allegato III è modificato in alcuni punti e viene introdotto un nuovo allegato V, che contiene l’intero impianto tecnico per l’AVP.
Obblighi del costruttore e sistema di gestione della sicurezza
Nel testo dell’allegato III viene rafforzato il ruolo del costruttore nella governance della sicurezza. Il costruttore deve garantire, mediante accordi con tutte le organizzazioni coinvolte nello sviluppo, nella fabbricazione o nell’attivazione durante l’uso del sistema e delle caratteristiche AVP, la conformità del sistema di gestione della sicurezza dell’organizzazione alle pertinenti prescrizioni.
Gli accordi possono assumere forma contrattuale, di interfacce tecniche chiaramente definite o di un sistema di gestione della qualità. Il costruttore resta comunque unico responsabile della conformità alle prescrizioni del nuovo allegato V, anche quando terzi partecipano all’attivazione o al funzionamento della caratteristica AVP.
Prescrizioni tecniche AVP: requisiti generali
Il nuovo allegato V stabilisce che l’AVP debba essere in grado di eseguire l’attività di guida dinamica entro i limiti del proprio ambito di impiego previsto e senza effetti negativi sulla sicurezza o sul flusso del traffico. La velocità massima con AVP attivo non può superare 30 km/h e deve essere definita dal costruttore in base alle caratteristiche dell’ambiente operativo, inclusi limiti di velocità e dimensione dell’area di parcheggio.
Se l’AVP si basa su informazioni esterne al veicolo, il costruttore deve garantire la disponibilità, la compatibilità e la sicurezza di tali informazioni durante il funzionamento. Inoltre, se il veicolo dispone di altre caratteristiche ADS, deve essere assicurata un’interazione sicura tra l’AVP e le altre funzioni automatizzate.
Per i casi in cui siano ammessi occupanti a bordo durante il funzionamento dell’AVP, devono essere previste misure adeguate contro il prevedibile uso improprio. Se invece la presenza di persone o animali a bordo non è consentita, il sistema deve funzionare solo quando il veicolo è effettivamente vuoto.
Coordinamento con i regolamenti ONU su sterzo e frenatura
Per i veicoli dual mode dotati di AVP, il regolamento richiede la conformità del sistema di sterzo al regolamento ONU n. 79, serie di modifiche 04 o successiva. Il sistema di frenatura deve essere conforme al regolamento ONU n. 13, serie di modifiche 13 o successiva, oppure al regolamento ONU n. 13H, serie di modifiche 01 o successiva, a seconda dei casi.
Questa previsione conferma il forte allineamento del quadro UE con gli standard UNECE e consente di integrare l’AVP nel sistema di omologazione globale dei veicoli.
Attivazione e disattivazione della caratteristica AVP
L’AVP può essere attivato e disattivato solo in scenari nominali nelle posizioni di transizione o nei parcheggi. Prima dell’attivazione e della disattivazione devono essere verificate tutte le condizioni previste dall’ambito di impiego, compresa, se del caso, la presenza o assenza di occupanti e l’idoneità del parcheggio o della posizione di transizione.
Dopo aver completato con successo il percorso AVP, il sistema deve arrestare automaticamente il veicolo, mantenerlo fermo e poi disattivarsi. Se del caso, alla disattivazione, i comandi, gli indicatori, i segnalatori e le spie devono essere portati in uno stato adatto alla guida manuale, con trasferimento del controllo laterale e longitudinale al conducente senza assistenza continua.
Gestione degli scenari critici e della condizione di rischio minimo
Il sistema deve essere in grado di gestire scenari critici evitando collisioni con utenti della strada o ostacoli che si inseriscano, attraversino o si trovino sulla traiettoria del veicolo. In caso di uso improprio riconosciuto o di danni riconosciuti al veicolo, deve avvenire un trasferimento diretto alla condizione di rischio minimo.
Il regolamento precisa anche che un’uscita solo apparente dall’ambito di impiego previsto, dovuta ad esempio a un’imprecisione temporanea nella localizzazione geografica, non costituisce di per sé motivo sufficiente per attivare la condizione di rischio minimo, se la posizione viene poi confermata nuovamente all’interno dei limiti. La condizione di rischio minimo può essere abbandonata solo dopo il passaggio alla modalità di guida manuale con conducente.
Manuale d’uso e organizzazione interna
Il manuale d’uso assume una funzione centrale nell’assetto di conformità. Deve contenere l’indicazione di tutti i ruoli necessari per il funzionamento sicuro dell’AVP, con chiara attribuzione di responsabilità e compiti organizzativi e tecnici.
Il manuale deve inoltre:
- documentare tutte le assegnazioni di ruolo;
- includere strategie per incidenti inaspettati;
- prevedere un processo per valutare le modifiche dell’ambito di impiego previsto durante il funzionamento.
Prove di conformità e scenari di test
La parte più ampia del nuovo allegato V riguarda la valutazione della conformità. Le prove devono includere tutte le funzioni AVP e devono essere selezionate in funzione dell’ambito di impiego previsto; l’autorità di omologazione può inoltre richiedere scenari aggiuntivi.
Gli scenari di prova riguardano, tra l’altro:
- il trasferimento del controllo all’AVP e la successiva restituzione all’utente;
- l’esclusione o disattivazione del sistema dall’esterno e dall’interno del veicolo;
- la prevenzione delle collisioni con oggetti rilevanti più piccoli, statici e dinamici;
- il rispetto del diritto di precedenza in uscite da parcheggi, incroci, attraversamenti e confluenze;
- il rifiuto dell’attivazione in caso di informazioni esterne inadeguate;
- la reazione all’occlusione dei sensori e a oggetti speciali che mettono in evidenza limiti di percezione;
- scenari di avaria, quali perdita della connessione wireless, sensori di percezione guasti, errori dell’infrastruttura esterna e avarie interne al veicolo.
Le prove comprendono anche dettagliate sequenze operative, ad esempio con collocazione dell’oggetto rilevante più piccolo in varie posizioni della traiettoria, oppure con simulazione di guasti critici e rimozione dell’ostacolo dopo l’arresto del veicolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni AVP e dei concetti operativi
Viene sostituita la definizione di "parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli" (AVP), qualificandolo come veicoli dotati della caratteristica ADS per applicazioni di parcheggio nell’ambito di impiego previsto, anche con uso di infrastrutture esterne. Sono ridefinite anche nozioni centrali quali caratteristica ADS, funzione operativa e funzione tattica, per coordinare il testo con l’evoluzione tecnica e con il quadro UNECE.
Nuovo regime di omologazione per le caratteristiche AVP
L’articolo 3, paragrafo 2, è riscritto per prevedere che l’omologazione dei sistemi di guida automatizzata dei veicoli completamente automatizzati sia soggetta alle specifiche tecniche dell’allegato II e alla valutazione secondo l’allegato III. In aggiunta, l’omologazione delle caratteristiche AVP è subordinata alle specifiche tecniche del nuovo allegato V e alla relativa valutazione da parte dell’autorità di omologazione o dei servizi tecnici.
Modifiche all’allegato III del regolamento (UE) 2022/1426
L’allegato III è aggiornato: una figura nella parte 1 è sostituita e, nella parte 2, il punto 5.7 è riformulato imponendo al costruttore di garantire la conformità del sistema di gestione della sicurezza dell’organizzazione tramite accordi con tutte le organizzazioni coinvolte nello sviluppo, nella fabbricazione o nell’attivazione durante l’uso del sistema e delle sue caratteristiche. Tali accordi possono includere contratti, interfacce chiare o sistemi di gestione della qualità.
Nuovo allegato V: specifiche tecniche AVP
Il regolamento introduce un nuovo allegato V contenente le specifiche tecniche per l’AVP, articolate in definizioni, requisiti di prestazione, condizioni di attivazione/disattivazione, guida in scenari nominali e critici, gestione dei limiti dell’ambito di impiego, manuale d’uso e prove di conformità.
Requisiti di sicurezza e limiti di esercizio AVP
L’AVP deve operare solo entro il proprio ambito di impiego previsto e senza effetti negativi sulla sicurezza e sul flusso del traffico. La velocità massima con AVP attivo non può superare 30 km/h e deve essere specificata dal costruttore. Il costruttore resta unico responsabile della conformità, anche se intervengono terzi; se l’AVP si fonda su informazioni esterne, deve esserne garantita disponibilità, compatibilità e sicurezza.
Sterzo, frenatura e interazione con altri sistemi
Per i veicoli dual mode dotati di AVP, lo sterzo deve essere conforme al regolamento ONU n. 79 serie 04 o successiva e la frenatura al regolamento ONU n. 13 serie 13 o successiva oppure al regolamento ONU n. 13H serie 01 o successiva, a seconda dei casi. Se il veicolo dispone di altre caratteristiche ADS, deve essere assicurata un’interazione sicura tra AVP e tali funzioni.
Attivazione, disattivazione e passaggio alla guida manuale
L’attivazione e la disattivazione dell’AVP in scenari nominali sono consentite solo nelle posizioni di transizione o nei parcheggi. La disattivazione deve avvenire dopo il completamento del percorso AVP con fermata automatica del veicolo; in caso di disattivazione, i comandi e gli indicatori devono essere impostati su uno stato adeguato alla guida manuale e il controllo laterale e longitudinale deve passare al conducente senza assistenza continua.
Scenari di emergenza e condizione di rischio minimo
In scenari critici l’AVP deve evitare collisioni con utenti della strada o ostacoli che entrino o si trovino sulla traiettoria. In caso di uso improprio riconosciuto o danni riconosciuti, il veicolo deve passare direttamente alla condizione di rischio minimo; se il veicolo esce solo apparentemente dall’ambito di impiego previsto per un errore temporaneo di localizzazione, ciò non impone automaticamente la condizione di rischio minimo e il percorso può riprendere immediatamente. Il veicolo può uscire dalla condizione di rischio minimo solo dopo il passaggio alla guida manuale da parte di un conducente.
Manuale d’uso e organizzazione della sicurezza
Il manuale d’uso deve individuare tutti i ruoli necessari per il funzionamento sicuro dell’AVP, documentare le assegnazioni di responsabilità, includere strategie per incidenti inaspettati e prevedere un processo per valutare le modifiche dell’ambito di impiego previsto durante il funzionamento.
Prove di conformità e scenari di test
Il nuovo allegato V disciplina una serie articolata di prove: trasferimento del controllo all’AVP e restituzione all’utente, esclusione/disattivazione dall’esterno e dall’interno, prevenzione delle collisioni con oggetti statici e dinamici, rispetto del diritto di precedenza, rifiuto dell’attivazione in caso di informazioni esterne inadeguate, gestione dell’occlusione dei sensori, compensazione delle limitazioni sensoriali e scenari di avaria (connessione wireless, sensori di percezione, infrastruttura esterna e sistemi del veicolo). Le prove devono essere selezionate in funzione dell’ambito di impiego previsto e l’autorità di omologazione può richiedere scenari aggiuntivi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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