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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/515

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/515 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le liste UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate per l’ingresso di specifiche partite avicole, tenendo conto di nuovi focolai di HPAI e delle informazioni epidemiologiche aggiornate fornite da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, sospende o limita l’ingresso da alcune nuove zone colpite; dall’altro, ri-autorizza l’ingresso da zone per le quali le autorità competenti hanno fornito garanzie ritenute sufficienti dalla Commissione. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza a tutela dello status sanitario dell’Unione e per ridurre perturbazioni degli scambi.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le condizioni di ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da determinate zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dalle specifiche zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’effetto è territoriale e settoriale: riguarda esclusivamente le zone interessate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le zone per le quali le restrizioni vengono revocate o aggiornate. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GU UE.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene nel sistema UE di elenchi delle aree terze autorizzate all’ingresso di partite avicole, in applicazione della normativa in materia di sanità animale. La Commissione aggiorna le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni epidemiologiche e delle misure di contenimento trasmesse dalle autorità dei paesi interessati.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo dai paesi terzi, territori o zone elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Si innesta inoltre sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili negli allegati da I a XXII. Il regolamento in esame modifica in particolare gli allegati V e XIV, relativi rispettivamente al pollame e materiale germinale di pollame, e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuovi focolai di HPAI e misure conseguenti

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI notificati dal Canada e dagli Stati Uniti nel febbraio 2026. Il Canada ha notificato un focolaio nel pollame in Ontario, confermato il 19 febbraio 2026; gli Stati Uniti hanno notificato 14 nuovi focolai in Indiana, Maryland, Pennsylvania e South Dakota, confermati tra il 13 e il 19 febbraio 2026 mediante RT-PCR. Le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia.

Rivalutazione della situazione epidemiologica e riapertura di alcune zone

Oltre ai nuovi focolai, Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate su precedenti focolai di HPAI e sulle misure adottate, inclusa la pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale. La Commissione ritiene che tali garanzie siano sufficienti per considerare che, per molte zone già oggetto di sospensione, la situazione non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Ne consegue la ri-autorizzazione dell’ingresso di partite provenienti da tali zone, con aggiornamento delle tabelle contenute negli allegati V e XIV.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

Per l’allegato V, parte 1, sezione B, vengono sostituite o aggiornate diverse righe relative a zone canadesi, britanniche e statunitensi. Per il Canada sono modificate le zone CA-2.308, CA-2.315 e CA-2.327 ed è aggiunta CA-2.328. Per il Regno Unito sono aggiornate numerose zone, tra cui GB-2.422, GB-2.424, GB-2.429, GB-2.430, GB-2.432, GB-2.433, GB-2.434, GB-2.436 a GB-2.440, GB-2.442, GB-2.443, GB-2.444, GB-2.446, GB-2.447, GB-2.448, GB-2.451, GB-2.452, GB-2.454, GB-2.455 e GB-2.458. Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone, tra cui US-2.1047, US-2.1070, US-2.1106, US-2.1111, US-2.1112, US-2.1114, US-2.1136, US-2.1137, US-2.1138, US-2.1154, US-2.1163, US-2.1168, US-2.1175, US-2.1199, US-2.1202, US-2.1209, US-2.1219, US-2.1220, US-2.1222, US-2.1224, US-2.1225, US-2.1226, US-2.1231 e US-2.1232; inoltre sono introdotte le nuove zone US-2.1267 fino a US-2.1280.

Modifiche all’allegato V: descrizione geografica delle zone

Nella parte 2 dell’allegato V sono inserite le descrizioni geografiche delle nuove o aggiornate zone. Per il Canada, la zona CA-2.328 riguarda Ontario, con centro alle coordinate Latitude 42.07, Longitude -83.06, e comprende un’area di protezione di 3 km e una zona di sorveglianza di 10 km attorno ad Amherstburg, Essex, LaSalle, Tecumseh e Windsor. Per gli Stati Uniti, le nuove zone coprono in particolare l’Indiana, il Maryland, la Pennsylvania e il South Dakota, con descrizioni puntuali basate su contea, denominazione della zona e coordinate GPS che definiscono aree circolari di 10 km di raggio.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono allineate le medesime zone canadesi, britanniche e statunitensi. Le voci aggiornate per il Canada sono CA-2.308, CA-2.315, CA-2.327 e l’inserimento di CA-2.328; per il Regno Unito sono aggiornate le stesse numerose zone indicate per l’allegato V; per gli Stati Uniti sono aggiornate le zone US-2.1047, US-2.1070, US-2.1106, US-2.1111, US-2.1112, US-2.1114, US-2.1136, US-2.1137, US-2.1138, US-2.1154, US-2.1163, US-2.1168, US-2.1175, US-2.1199, US-2.1202, US-2.1209, US-2.1219, US-2.1220, US-2.1222, US-2.1224, US-2.1225, US-2.1226, US-2.1231 e US-2.1232, oltre alle nuove zone US-2.1267 fino a US-2.1280.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani e dell’Unione, il regolamento impone un aggiornamento immediato delle verifiche di ammissibilità sanitaria delle partite avicole provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In concreto, l’importazione può essere consentita solo se la specifica zona di origine risulta inserita negli elenchi aggiornati e se sono rispettate le condizioni sanitarie previste dalla normativa UE di riferimento. Il provvedimento è quindi rilevante per importatori, spedizionieri, veterinari ufficiali e soggetti coinvolti nei controlli documentali e fisici alle frontiere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 3 marzo 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).

Nuove restrizioni e sospensioni per focolai HPAI

Alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada e negli Stati Uniti, vengono aggiunte nuove zone o aggiornate le date di riferimento per zone già elencate. In particolare, per il Canada è inserita la zona CA-2.328; per gli Stati Uniti sono inserite le zone da US-2.1267 a US-2.1280. Le zone interessate sono descritte nell’allegato con indicazione dello Stato/provincia, dei comuni o delle coordinate geografiche e del raggio di 10 km delle zone soggette a restrizione.

Revoca/ri-autorizzazione dell’ingresso da zone precedentemente sospese

A seguito delle informazioni aggiornate fornite dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e della valutazione favorevole della Commissione, per numerose zone precedentemente sospese viene aggiornata la voce negli allegati V e XIV, consentendo nuovamente l’ingresso nell’Unione dalle aree interessate. Le modifiche riguardano varie zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, con aggiornamento delle date di conferma dei focolai e, nell’allegato XIV, delle corrispondenti voci per POU, RAT e GBM.

Categorie di merci interessate

Nell’allegato V le voci riguardano in particolare BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20; nell’allegato XIV le voci riguardano POU, RAT e GBM. Il regolamento quindi distingue tra categorie di animali/materiale germinale e categorie di carni fresche/altre merci di origine avicola.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 16 evidenzia l’urgenza delle modifiche, giustificata dalla comparsa di nuovi focolai negli Stati Uniti e dall’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle frontieresicurezza alimentare

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