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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/479

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/479 della Commissione, del 3 marzo 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e rinnova le misure compensative già in vigore sul biodiesel indonesiano, a seguito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che in Indonesia sono continuate sovvenzioni compensabili, in particolare tramite l’OPPF e la fornitura di olio di palma greggio a prezzi inferiori all’adeguato, e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Vengono pertanto fissate aliquote individuali di dazio per alcune società e un’aliquota residua per tutte le altre importazioni dall’Indonesia.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari dell’Indonesia, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda gli importatori nell’UE, i produttori esportatori indonesiani espressamente menzionati e, in via residuale, tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia. Non si applica a prodotti di origine diversa dall’Indonesia; l’uso delle aliquote individuali è subordinato alla presentazione di una fattura commerciale valida. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario dell’Indonesia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/479 della Commissione rinnova, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. La Commissione ritiene che le sovvenzioni compensabili siano proseguite e che, in caso di cessazione delle misure, esista un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (UE) 2019/2092 e successivamente rettificate, quanto ai codici doganali, dal regolamento (UE) 2025/1883. Il riesame è stato avviato il 6 dicembre 2024 su domanda dell’European Biodiesel Board, presentata per conto dell’industria dell’Unione. Il governo indonesiano ha partecipato alle consultazioni preliminari ma non ha collaborato all’inchiesta, così come i produttori esportatori indonesiani; per questo motivo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela. Il regolamento elenca in modo analitico i codici NC e TARIC interessati. La Commissione conferma inoltre che il prodotto esportato dall’Indonesia, quello venduto sul mercato interno indonesiano, quello venduto nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione costituiscono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1037.

Persistenza delle sovvenzioni

La Commissione identifica tre regimi principali come ancora operanti nel periodo di riesame.

  • OPPF (Oil Palm Plantation Fund): il fondo, alimentato da prelievi all’esportazione su materie prime dell’olio di palma e gestito da un ente pubblico, continua a finanziare la differenza tra prezzo di riferimento del diesel e prezzo di riferimento del biodiesel. Il regime è specifico e conferisce un vantaggio ai produttori indonesiani di biodiesel.
  • Fornitura di olio di palma greggio a condizioni inferiori all’adeguato: la Commissione conferma che il governo indonesiano, tramite restrizioni all’esportazione, politiche di prezzo e il ruolo di PTPN come soggetto che di fatto fissa i prezzi, continua a mantenere artificialmente basso il prezzo interno della materia prima principale del biodiesel. Il vantaggio è misurato come differenza rispetto a un valore di riferimento di mercato.
  • Zone franche e macchinari importati: il regime di sospensione dei dazi all’importazione e di esenzione IVA sui macchinari importati nelle bonded zones continua a favorire le imprese del settore. La Commissione lo qualifica come sovvenzione specifica, con vantaggio legato al mancato pagamento di dazi e imposta.

Altri programmi richiamati nel fascicolo non sono stati ritenuti dimostrati in concreto per i produttori esportatori indonesiani di biodiesel nel periodo di riesame.

Pregiudizio, causalità e rischio di reiterazione

La Commissione constata che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole: calano produzione, vendite, utilizzo degli impianti, occupazione e produttività; la redditività diventa negativa dal 2023, così come il ritorno sul capitale investito. Tuttavia le importazioni indonesiane restano molto basse nel periodo di riesame e non sono la causa del pregiudizio osservato, attribuito soprattutto alle importazioni cinesi.

Il riesame si concentra quindi sul rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ritiene che l’Indonesia disponga di una capacità inutilizzata significativa e che il mercato dell’Unione sia particolarmente attrattivo per dimensioni e livelli di prezzo. In assenza di dazio compensativo, il prezzo delle importazioni indonesiane sarebbe inferiore del 5,8 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, con probabile ulteriore pressione sui prezzi e aggravamento delle perdite del settore europeo.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che potrebbe così proseguire il percorso di recupero e tornare a livelli di redditività sostenibili. Non emergono elementi contrari da parte di importatori o utilizzatori indipendenti, che non hanno partecipato in modo sostanziale al procedimento.

Misure definitive e condizioni di applicazione

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo con le seguenti aliquote:

  • 8,0 % per PT Ciliandra Perkasa;
  • 16,3 % per il gruppo Musim Mas (PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas);
  • 18,0 % per il gruppo Permata (PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo);
  • 15,7 % per il gruppo Wilmar (PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia);
  • 18,0 % per tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento, con indicazione del volume, del produttore, del codice addizionale TARIC e dell’esattezza delle informazioni. In mancanza della documentazione richiesta, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conclusione istruttoria

La Commissione ha aperto il riesame il 6 dicembre 2024 su domanda dell’European Biodiesel Board presentata l’8 settembre 2024. L’istruttoria ha coperto il periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024 per le sovvenzioni e il periodo 1° gennaio 2021-fine PIR per l’analisi delle tendenze del pregiudizio. Il governo indonesiano e i produttori esportatori non hanno collaborato; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificato nei codici NC/TARIC elencati all’articolo 1. La Commissione conferma che il prodotto esportato dall’Indonesia, quello venduto nel mercato interno indonesiano, quello venduto nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione hanno caratteristiche e usi di base identici e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1037.

Persistenza delle sovvenzioni: OPPF

La Commissione conferma che l’Oil Palm Plantation Fund (OPPF) continua a costituire una sovvenzione compensabile: è alimentato da prelievi all’esportazione su prodotti dell’olio di palma, è gestito da un ente pubblico e serve a coprire la differenza tra prezzo di riferimento del diesel e prezzo di riferimento del biodiesel. Il regime è ritenuto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e conferisce un vantaggio ai produttori indonesiani di biodiesel ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

Persistenza delle sovvenzioni: fornitura di olio di palma greggio a condizioni inferiori all’adeguato

La Commissione conferma che il governo indonesiano continua a indurre la fornitura di olio di palma greggio a favore dell’industria del biodiesel a prezzi inferiori all’importo che sarebbe adeguato, tramite restrizioni all’esportazione, fissazione di prezzi e intervento di PTPN come soggetto che di fatto determina i prezzi. Il regime è considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), con vantaggio determinato in base alla differenza tra prezzo interno distorto e valore di riferimento di mercato.

Persistenza delle sovvenzioni: zone franche e macchinari importati

La Commissione conferma la continuazione del regime di sospensione dei dazi all’importazione e di esenzione IVA sui macchinari importati nelle zone franche. Il beneficio è considerato una rinuncia a entrate altrimenti dovute ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e il regime è specifico perché limitato a determinate imprese in funzione dell’export e della collocazione geografica. Per l’esenzione IVA l’effetto è ritenuto trascurabile; per i dazi all’importazione il vantaggio è ripartito sulla vita utile degli attivi.

Altri regimi di sovvenzione

Sono stati richiamati ulteriori regimi, ma il richiedente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che essi fossero effettivamente fruiti dai produttori esportatori indonesiani di biodiesel nel periodo di riesame. La Commissione ha quindi escluso che tali regimi costituissero, sulla base del fascicolo, sovvenzioni compensabili rilevanti nel caso di specie.

Pregiudizio e nesso causale

La Commissione constata un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, sulla base del deterioramento di produzione, vendite, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, flusso di cassa, redditività e ritorno sul capitale investito. Tuttavia il pregiudizio del periodo di riesame non è attribuito alle importazioni indonesiane, che risultano trascurabili (quota di mercato 0,4 % nel PIR), ma principalmente alle importazioni dalla Cina. La Commissione valuta quindi il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

In caso di abrogazione delle misure, la Commissione ritiene probabile un aumento significativo delle esportazioni indonesiane verso l’Unione, considerata la notevole capacità inutilizzata in Indonesia e l’attrattiva del mercato UE, anche sotto il profilo dei prezzi. Il livello dei prezzi indonesiani in assenza di dazi compensativi sarebbe inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione del 5,8 %, con ulteriore pressione sui prezzi e probabile aggravamento delle perdite dell’industria UE.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che potrebbe proseguire il recupero e tornare a livelli di redditività sostenibili. Non emergono elementi contrari da parte di utilizzatori o importatori indipendenti, che non hanno collaborato all’inchiesta.

Aliquote del dazio e regole di applicazione

L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo: 8,0 % per PT Ciliandra Perkasa; 16,3 % per il gruppo Musim Mas; 18,0 % per il gruppo Permata; 15,7 % per il gruppo Wilmar; 18,0 % per tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica di origine e produzione; in difetto, si applica l’aliquota residuale. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumping e antisovvenzionipolitica commercialedazi doganalimercato internoenergia e biocarburanti

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