Sentenza n. 1455/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato per un lavoratore straniero, motivata dalla ritenuta insufficiente capacità economica del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena sulla base del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui la capacità economica dell’impresa non sarebbe stata sufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del TUI e dell’art. 30 del d.P.R. 394/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe applicato un automatismo fondato sul parametro economico senza esaminare la situazione complessiva dell’impresa. Il datore di lavoro aveva dichiarato volumi d’affari pari a 109.968 euro per il 2022 e 110.382 euro per il 2023 e aveva prodotto i modelli Persone Fisiche relativi agli anni 2023 e 2024, dai quali assumeva emergesse il possesso del requisito reddituale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 24-bis del TUI e dell’art. 3, comma 1, del d.l. 145/2024, in relazione al principio di affidamento, evidenziando che le verifiche erano state effettuate oltre due anni dopo la richiesta e sette mesi dopo il rilascio del nulla osta. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame degli elementi reddituali, ma l’amministrazione non vi aveva provveduto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Il giudice ha ritenuto assorbente il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione: la revoca era sorretta da una motivazione del tutto generica sulla carenza del requisito reddituale e non considerava adeguatamente gli elementi prodotti dal datore di lavoro, in particolare i modelli Persone Fisiche degli anni 2023 e 2024. L’amministrazione, inoltre, non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 391/2025, omettendo il riesame richiesto. L’annullamento non preclude all’amministrazione il potere di svolgere una nuova istruttoria e rivalutare i requisiti reddituali del datore di lavoro ai fini della verifica dei presupposti per il mantenimento del nulla osta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata quale disciplina del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato; la decisione si fonda sul dovere dell’amministrazione di verificare adeguatamente i requisiti reddituali del datore di lavoro.
art. 30 d.P.R. 394/1998
La disposizione è stata richiamata in relazione alla disciplina procedimentale del nulla osta e alle verifiche dei presupposti per l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla tutela dell’affidamento, ma il giudice ha deciso la controversia sulla base assorbente del difetto di istruttoria e di motivazione.
art. 3, comma 1, d.l. 145/2024
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla violazione del principio di affidamento; tale motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non può fondarsi su una motivazione generica circa l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, senza una concreta valutazione degli elementi reddituali disponibili.
- Quando il datore di lavoro produce documentazione fiscale idonea a dimostrare la propria capacità economica, l’amministrazione deve esaminarla specificamente e non può applicare un automatismo basato su un singolo parametro o su un parere istruttorio non adeguatamente motivato.
- L’annullamento della revoca del nulla osta per difetto di istruttoria e motivazione lascia salva la possibilità dell’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e rivalutare i requisiti reddituali, nel rispetto delle indicazioni conformative della decisione giudiziale.
- L’amministrazione è tenuta a dare concreta esecuzione alle misure istruttorie o di riesame disposte dal giudice amministrativo in sede cautelare; l’omesso riesame rileva nella valutazione della legittimità dell’atto impugnato.
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