Ordinanza n. 668/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11763-P del 23 ottobre 2025, pratica n. 2025 0015863, notificato il 13 novembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il TAR ha rilevato l'esistenza di profili critici in rito, riservandone l'approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato esigenze ritenute suscettibili di soddisfazione mediante la sollecita trattazione del ricorso; risultava inoltre già prevista l'audizione dell'istante nel mese successivo alla decisione cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego e non ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito, fissata al 13 maggio 2026. Ha onerato l'amministrazione resistente di depositare chiarimenti sui seguiti dell'audizione già prevista per il mese di febbraio. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha soddisfatto le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito e un ordine di chiarimenti all'amministrazione, senza sospendere l'atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e l'acquisizione di chiarimenti dall'amministrazione, il giudice può adottare tali misure senza disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
- La sussistenza di profili critici relativi al rito può essere riservata alla fase di merito quando non impedisce l'adozione di una misura organizzativa e istruttoria idonea a tutelare temporaneamente le esigenze cautelari rappresentate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →