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Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11763-P del 23 ottobre 2025, pratica n. 2025 0015863, notificato il 13 novembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad

Giustizia amministrativa202515084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il TAR ha rilevato l'esistenza di profili critici in rito, riservandone l'approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato esigenze ritenute suscettibili di soddisfazione mediante la sollecita trattazione del ricorso; risultava inoltre già prevista l'audizione dell'istante nel mese successivo alla decisione cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego e non ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito, fissata al 13 maggio 2026. Ha onerato l'amministrazione resistente di depositare chiarimenti sui seguiti dell'audizione già prevista per il mese di febbraio. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha soddisfatto le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito e un ordine di chiarimenti all'amministrazione, senza sospendere l'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e l'acquisizione di chiarimenti dall'amministrazione, il giudice può adottare tali misure senza disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
  • La sussistenza di profili critici relativi al rito può essere riservata alla fase di merito quando non impedisce l'adozione di una misura organizzativa e istruttoria idonea a tutelare temporaneamente le esigenze cautelari rappresentate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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