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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08653/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2010 e dalla conseguente richiesta dell'INPS di restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola percepite. Nei gradi di merito la domanda di declaratoria di illegittimità della cancellazione è stata rigettata per intervenuta decadenza, e la Corte d'appello ha inoltre condannato la lavoratrice al pagamento delle spese, ritenendo inapplicabile l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. La ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 12-bis R.D. n. 1949/1940 e 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la notificazione tramite pubblicazione telematica sul sito INPS non fosse applicabile a provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma; il secondo per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., censurando la condanna alle spese nonostante la controversia riguardasse anche la ripetizione di prestazioni di disoccupazione agricola e quindi dovesse beneficiare dell'esonero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 alle notifiche dei provvedimenti di disconoscimento inseriti negli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, anche se relativi a periodi anteriori, perché la norma disciplina solo le modalità di comunicazione dell'atto e non incide retroattivamente sulla fonte del potere di disconoscimento. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola a seguito di cancellazione dagli elenchi dei braccianti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione per l'accoglimento solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 12-bis R.D. n. 1949/1940

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in tema di notificazione e disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli

  • art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    la Corte conferma che la disciplina introdotta dal successivo art. 38, comma 7, regola le modalità di comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento tramite pubblicazione negli elenchi trimestrali e si applica agli elenchi successivi all'entrata in vigore

  • art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    norma che modifica la funzione degli elenchi trimestrali e disciplina la forma della comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento; non viola il principio di irretroattività perché non incide sulla fonte del potere di disconoscimento

  • art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993

    norma previgente sulla comunicazione individuale dei provvedimenti di disconoscimento, non espressamente abrogata ma superata nella parte incompatibile con la nuova disciplina della pubblicazione

  • art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996

    norma previgente sulla pubblicazione/comunicazione degli elenchi, richiamata per spiegare la sopravvenuta disciplina degli elenchi trimestrali di variazione

  • art. 11 prel. c.c.

    il principio di irretroattività non risulta violato perché la norma sopravvenuta regola solo le modalità di comunicazione dell'atto e si applica agli elenchi successivi alla sua entrata in vigore

  • art. 15, comma 3, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970)

    richiamato come fonte del potere pubblico dell'ente previdenziale di verificare i presupposti per l'erogazione delle provvidenze agricole

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993

    richiamato come base della potestà dell'INPS di controllo sui presupposti per i benefici previdenziali agricoli

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la disciplina dell'esenzione dalle spese per la parte soccombente si applica anche alle controversie relative all'illegittimità del provvedimento INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola a seguito di cancellazione dagli elenchi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla condanna alle spese, ma la Corte decide la questione sulla base dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e i termini di deposito dell'ordinanza

Massime di principio

  • La disciplina sulla pubblicazione telematica dei provvedimenti di disconoscimento dei lavoratori agricoli si applica agli elenchi trimestrali successivi all'entrata in vigore della norma, anche quando il disconoscimento riguardi periodi anteriori, perché la norma incide sulle modalità di comunicazione dell'atto e non sulla fonte del potere di controllo dell'INPS.
  • Il principio di irretroattività non è violato quando la norma sopravvenuta regola soltanto la forma di notificazione o comunicazione di un provvedimento amministrativo-previdenziale, senza modificare il contenuto sostanziale del potere esercitato dall'ente.
  • L'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica anche alle controversie che abbiano ad oggetto, direttamente o in via consequenziale, l'illegittimità del provvedimento INPS di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
  • Quando il giudice di merito condanna alle spese in contrasto con la disciplina legale dell'esonero, la statuizione sulle spese deve essere cassata senza rinvio nella parte viziata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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