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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot.8241 del 15.2.2021, con cui il Comune di Manduria dava riscontro all'atto di diffida notificato in data 12.2.21, in materia di rilascio di concessioni demaniali; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, ove occorra e nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione, la deliberazione di G.R.1032 del 2.7.20; nonché ancora, la nota regionale prot.24187 del 6.7.20, allo stato non conosciuta, e con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202100671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico relativo alla realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale e, parzialmente, privata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota comunale con cui era stata respinta l’istanza presentata nell’aprile 2015. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della precedente sentenza del TAR n. 12 dell’8 gennaio 2021, sostenendo che la sospensione delle attività dirette al rilascio di nuove concessioni demaniali avrebbe potuto operare soltanto per il tempo ragionevolmente limitato, individuato in 180 giorni, assegnato al Commissario per la redazione del Piano comunale delle coste. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, nonché dell’art. 1, commi 682 e 683, della l. 145/2018. La domanda era diretta all’annullamento del diniego e degli atti connessi, inclusi, per quanto di interesse, una deliberazione regionale e una nota regionale non conosciuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il rilascio diretto della concessione demaniale non è possibile, poiché la concessione deve essere necessariamente assegnata mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi della normativa regionale, in particolare dell’art. 8 della l.r. Puglia 17/2015. L’obbligo di gara è stato da ultimo disciplinato dall’art. 4 della l. 118/2022, come successivamente modificato e sostituito. Nel caso concreto, la procedura concorsuale precludeva al Comune il rilascio della concessione richiesta per lo specifico progetto della società, volto a soddisfare un interesse pretensivo particolare e non conciliabile con l’interesse pubblico alla gara, i cui contenuti, criteri e modalità di utilizzo del demanio devono essere definiti discrezionalmente dall’amministrazione. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 l.r. Puglia 17/2015

    La concessione demaniale deve essere assegnata mediante obbligatoria procedura a evidenza pubblica; tale obbligo esclude il rilascio diretto richiesto per uno specifico progetto privato.

  • art. 182 d.l. 34/2020, convertito con l. 77/2020

    Norma invocata dalla ricorrente, la cui violazione è stata dedotta ma non esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018

    Disposizioni invocate dalla ricorrente, senza esame di merito da parte del TAR a causa della carenza di interesse.

  • art. 4 l. 118/2022

    Disciplina l’obbligo di indizione della gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali, come modificato e successivamente sostituito dalle disposizioni richiamate in sentenza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata in sentenza come carenza di interesse all’accoglimento.

Massime di principio

  • Il rilascio di una concessione demaniale non può avvenire direttamente in favore del proponente di uno specifico progetto quando la normativa impone l’assegnazione mediante procedura a evidenza pubblica.
  • L’interesse pretensivo del privato alla realizzazione di una specifica struttura sul demanio non è conciliabile con l’interesse pubblico alla previa definizione, da parte dell’amministrazione, della tipologia, delle modalità e dei criteri di utilizzo del bene demaniale attraverso una procedura concorsuale.
  • L’obbligo di gara per l’assegnazione di concessioni demaniali preclude l’accoglimento di una domanda volta a ottenere il rilascio diretto della concessione, anche quando essa sia collegata a un progetto individuale già presentato dal privato.
  • Il ricorso contro il diniego di una concessione demaniale è improcedibile per carenza di interesse quando, per effetto dell’obbligo di gara, l’annullamento del diniego non potrebbe comunque condurre al rilascio diretto della concessione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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