Cassazione Penale, Sentenza n. 2056/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze (Tribunale di Parma 11/02/2017; Corte d'appello di Bologna 20/12/2019; Corte d'appello di Bologna 06/03/2020) e aveva determinato la pena del reato continuato mantenendo le medesime misure già fissate nei giudizi di cognizione. Il ricorrente censura, in particolare, un difetto di motivazione nella determinazione della pena e sostiene che l'aumento di pena relativo ai reati giudicati con la sentenza del 06/03/2020 avrebbe dovuto essere rideterminato alla luce del mutamento del reato più grave di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione: la pena del reato continuato è stata calcolata prendendo come pena base quella inflitta per il reato più grave nella cognizione (sentenza 20/12/2019: anni 4 e mesi 5 e € 24.800 di multa), aumentata nella misura già determinata nei giudizi di cognizione per i reati residui (aumento per la sentenza 11/02/2017: 1 mese e € 200; aumento per la sentenza 06/03/2020: anni 3 e € 3.000), per un complessivo di anni 7 e mesi 6 di reclusione e € 28.000 di multa. La Corte ha osservato che la normativa specifica prevede che la pena base del reato più grave sia quella inflitta nella cognizione e che le pene per i reati satellite non possano superare né la pena inflitta nella cognizione né il triplo della pena base; il mutamento del reato più grave incide solo sul limite del triplo, che nel caso di specie è stato rispettato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso di cassazione.
normativa sulla determinazione della pena per la continuazione
Principio applicato: la pena base del reato continuato è quella inflitta nella cognizione per il reato più grave; le pene per i reati satellite non possono superare la pena inflitta nella cognizione né il triplo della pena base. Il mutamento del reato più grave incide solo sul limite del triplo, e se tale limite è rispettato non è necessario rideterminare gli aumenti già operati.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra reati giudicati in sentenze diverse e determinare la pena del reato continuato sulla base delle regole previste per la continuazione.
- La pena base del reato continuato è la pena inflitta nella cognizione per il reato più grave; su tale base si applicano gli aumenti per i reati satellite entro i limiti previsti.
- Gli aumenti per i reati "satellite" non possono superare né la pena inflitta nel relativo giudizio di cognizione né il triplo della pena base; questo vincolo è cruciale per la legittimità della commisurazione complessiva.
- Se in sede esecutiva cambia l'individuazione del reato più grave rispetto ai giudizi di cognizione, ciò incide primariamente sul calcolo del limite del triplo della pena base; non è obbligatorio rideterminare gli aumenti se gli stessi risultano comunque conformi ai limiti di legge.
- Per evitare censure in cassazione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla continuazione e sulla commisurazione della pena deve essere motivato dimostrando il rispetto dei limiti normativi (pena inflitta in cognizione, limite del triplo, congruità degli aumenti).
- Il rigetto del ricorso comporta, di norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
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