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Ordinanza

Ordinanza n. 2659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego o mancato riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. La controversia riguarda la validità di un attestato formativo presentato come titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, conseguentemente, come titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia. L’Amministrazione ha sostenuto, in sostanza, che l’atto impugnato aveva adeguatamente esaminato la non validità dell’attestato e aveva comparato la formazione italiana per la specializzazione sul sostegno con quella relativa al titolo conseguito in Spagna.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. In sede di sommaria delibazione, propria della fase cautelare e impregiudicato l’approfondimento del merito, il Collegio ha ritenuto l’appello apparentemente fondato, rilevando che l’atto amministrativo aveva adeguatamente approfondito la non validità dell’attestato formativo e aveva comparato la formazione conseguita in Italia con quella svolta in Spagna. Quanto al periculum in mora, la sospensione è stata ritenuta necessaria per evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva. L’udienza di merito sarà fissata con decreto presidenziale. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere concessa quando, a una sommaria valutazione, l’appello appaia fondato, ferma la necessità di approfondire la questione nella fase di merito.
  • Nel giudizio sul riconoscimento di un titolo formativo estero quale titolo abilitante o di specializzazione per l’insegnamento, l’amministrazione deve verificare la validità del titolo prodotto e può fondare il diniego su un’istruttoria che compari la formazione estera con quella richiesta dall’ordinamento nazionale.
  • Il periculum in mora cautelare può ravvisarsi nell’esigenza di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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