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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25677/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRPEF, ILOR, contributo al SSN, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 1992. I fatti rilevanti erano questi: nel 1992 era stata presentata dichiarazione congiunta con il coniuge; successivamente i coniugi si erano legalmente separati; l'avviso di accertamento presupposto era stato notificato solo al marito, che lo aveva impugnato senza successo fino alla Cassazione; dopo una prima cartella e il suo contenzioso, l'Ufficio aveva proceduto a una nuova iscrizione a ruolo e a una nuova cartella, poi confermata dalla CTR. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione della disciplina sulla dichiarazione congiunta e dell'art. 24 Cost., sostenendo che, essendo separata, non potesse più essere considerata solidalmente responsabile e che, comunque, non le fossero stati notificati avviso di accertamento e atti interruttivi; 2) violazione del termine di accertamento, perché nessun avviso le sarebbe stato notificato entro il 31 dicembre 1998; 3) violazione dei termini per la cartella, che la CTR avrebbe erroneamente fatto decorrere dalla sentenza resa nei confronti del marito; 4) ulteriore violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, perché la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2000; 5) tardività dell'iscrizione a ruolo; 6) illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e sei i motivi. Ha ribadito che, per i redditi oggetto di dichiarazione congiunta presentata da coniugi non legalmente ed effettivamente separati al momento della dichiarazione, la disciplina speciale consente la notifica degli atti al solo marito e comporta responsabilità solidale del coniuge co-dichiarante; la notifica tempestiva dell'avviso al marito impedisce decadenza e prescrizione anche nei confronti della moglie, e il giudizio instaurato dal marito interrompe stabilmente la prescrizione anche per l'altro coniuge. Ha inoltre affermato che l'iscrizione a ruolo e la cartella erano tempestive perché potevano essere emesse dopo la sentenza che aveva confermato l'accertamento, e che anche le sanzioni potevano essere iscritte a ruolo straordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto per le spese perché l'Agenzia è rimasta intimata; è stata inoltre data atto della debenza del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 17 l. 13 aprile 1977, n. 114

    "E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi"; "i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito"

    La presentazione della dichiarazione congiunta comporta l'applicazione della disciplina speciale: notifica dell'accertamento e della cartella al solo marito e responsabilità solidale dei coniugi per il debito iscritto a ruolo.

  • art. 24 Cost.

    Non è violato il diritto di difesa del coniuge co-dichiarante, perché questi può impugnare autonomamente la cartella o l'avviso di mora notificati a lui e far valere tutte le contestazioni nel merito.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento relativo al 1992, notificato al marito entro il 31 dicembre 1998, è tempestivo; tale notifica impedisce decadenza e prescrizione anche verso la moglie co-dichiarante.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine per la notifica della cartella va coordinato con l'impugnazione dell'accertamento e con la formazione del titolo conseguente alla sentenza che conferma l'accertamento; non decorre dal solo anno d'imposta o dall'emissione originaria dell'avviso.

  • art. 17, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione a ruolo era tempestiva perché effettuata dopo la sentenza che aveva confermato l'accertamento ed entro il termine annuale successivo previsto per l'iscrizione a ruolo derivante da decisione giurisdizionale.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In pendenza di giudizio e dopo la sentenza che conferma l'accertamento, è legittima l'iscrizione a ruolo per l'intero importo dovuto; la cartella successiva segue tale meccanismo esecutivo/anticipato.

  • art. 1310 c.c.

    L'interruzione della prescrizione prodotta dal giudizio instaurato contro uno dei condebitori solidali si estende anche all'altro condebitore.

  • art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È legittima l'iscrizione a ruolo anche delle sanzioni nei ruoli straordinari successivi alla sentenza favorevole all'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata perché non ha depositato e notificato controricorso; la mera nota di costituzione non equivale a controricorso.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3) c.p.c.

    I motivi erano formulati come censure di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella dichiarazione congiunta dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella al solo marito è sufficiente a conservare il potere impositivo dell'Amministrazione anche nei confronti del coniuge co-dichiarante, il quale risponde solidalmente del debito iscritto a ruolo.
  • La separazione legale sopravvenuta non elimina, per i redditi oggetto di dichiarazione congiunta riferiti al periodo d'imposta precedente, la responsabilità solidale derivante dalla scelta originaria del regime dichiarativo.
  • La tempestiva notifica dell'atto impositivo a uno dei condebitori solidali impedisce la decadenza e interrompe la prescrizione anche nei confronti dell'altro, secondo la disciplina della solidarietà passiva e dell'art. 1310 c.c.
  • Il coniuge co-dichiarante non notificatario dell'avviso può tutelarsi impugnando la cartella o l'avviso di mora a lui notificati e far valere in quella sede tutte le contestazioni sul merito della pretesa tributaria; ciò esclude la lesione del diritto di difesa.
  • Quando l'avviso di accertamento è stato impugnato e definito con sentenza che conferma l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella possono essere emesse nei termini previsti dalla disciplina speciale, coordinando l'art. 25 d.P.R. 602/1973 con l'art. 68 d.lgs. 546/1992.
  • Nei ruoli straordinari è legittima anche l'iscrizione delle sanzioni, quando ciò sia consentito dalla disciplina speciale richiamata dalla decisione giudiziale sull'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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