Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. 311/2004 e del d.P.R. 138/1998, erano stati attribuiti nuovo classamento e nuova rendita a tre unità immobiliari in Roma, microzona Prati. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse annullato integralmente l'avviso senza considerare che il contribuente, in appello, aveva in parte ridotto le proprie doglianze, accettando il nuovo classamento dell'immobile sub n. 1 e chiedendo la conferma della rendita dell'immobile sub n. 3. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 3 l. 241/1990 e della normativa catastale, assumendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava il quadro normativo, la microzona interessata e lo scostamento tra valori di mercato e catastali, consentendo di comprendere le ragioni del riclassamento. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo in relazione all'immobile sub n. 1, poiché il contribuente aveva rinunciato a contestarne il classamento, mentre ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il riclassamento ex art. 1, comma 335, richiede una motivazione rigorosa e concreta, non soddisfatta da riferimenti generici alla riqualificazione della microzona e al solo dato del posizionamento dell'immobile nella stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: limitatamente all'immobile sub n. 1, rilevando che il contribuente aveva accettato il nuovo classamento più favorevole e che la CTR non poteva annullare anche quella parte dell'avviso senza considerare la sopravvenuta cessazione del contendere; ha invece rigettato il ricorso quanto agli immobili sub n. 2 e sub n. 3, confermando l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione rispetto a tali unità. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla motivazione degli avvisi di riclassamento per microzone.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione della CTR in ordine alla motivazione dell'avviso catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto catastale e sulla revisione del classamento.
art. 1, comma 335, l. 311/2004
La revisione parziale del classamento per microzone è legittima solo se sussistono i presupposti normativi di significativo scostamento tra valori di mercato e catastali; l'atto deve però motivare in modo concreto le ragioni della riclassificazione della singola unità immobiliare.
art. 2 d.P.R. 138/1998
La microzona è un ambito territoriale omogeneo per caratteristiche urbanistiche, socioeconomiche, ambientali e tipologiche; tali dati costituiscono base per la revisione, ma non esonerano dall'indicazione dei fattori concreti incidenti sul singolo immobile.
art. 7 l. 212/2000
L'avviso deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; nel riclassamento catastale ciò impone una motivazione specifica e non meramente stereotipata.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi richiede l'indicazione concreta degli elementi fattuali che giustificano il mutamento di classamento.
art. 8 d.P.R. 138/1998
I parametri estimativi rilevanti comprendono qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona di mercato e caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato esaminato nel rispetto dei canoni di autosufficienza e specificità, con richiamo e allegazione dell'avviso impugnato.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per ribadire che la revisione per microzone non è irragionevole, ma deve essere sorretta da motivazione rigorosa in ragione del suo carattere diffuso.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. 311/2004, l'avviso non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare la normativa, lo scostamento medio tra valori di mercato e catastali e la generica riqualificazione della microzona: occorre indicare i fattori concreti che hanno inciso sul singolo immobile.
- La motivazione deve dare conto sia dei presupposti della revisione di microzona sia dei criteri applicati alla specifica unità immobiliare, includendo gli elementi urbanistici, ambientali ed edilizi rilevanti; non è sufficiente una motivazione stereotipata o di stile.
- Il carattere 'diffuso' o di massa del procedimento di riclassificazione non attenua, ma rafforza, l'onere motivazionale dell'amministrazione, che deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche della variazione di rendita.
- Quando il contribuente, in sede processuale, accetta espressamente il nuovo classamento o la riduzione di rendita per una determinata unità, il giudice non può annullare anche quella parte dell'avviso senza considerare la sopravvenuta cessazione del contendere o la rinuncia parziale alla domanda.
- La revisione per microzone ha un autonomo presupposto giuridico rispetto ad altre ipotesi di classamento catastale; l'amministrazione non può mutare in giudizio la causa del provvedimento originario sostituendo ex post i presupposti posti a base dell'atto.
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