Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 608/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 10.6.2025, n. 619, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che imponeva l’emissione della carta del docente e il pagamento di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inesecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 619 del 10 giugno 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente in suo favore e a erogare € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere integralmente eseguito la pronuncia, mediante versamento dell’importo dovuto il 9 dicembre 2025, come risultante dalla documentazione e dalla tabella predisposta dagli uffici ministeriali. Il ricorrente non ha contestato tale allegazione, depositando soltanto un’istanza di passaggio in decisione. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile originaria carenza dell’interesse ad agire in executivis, poiché l’adempimento sarebbe intervenuto prima della proposizione del ricorso, notificato e depositato l’11 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire, ritenendo che, in applicazione del principio di non contestazione, possa considerarsi provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Poiché il pagamento sarebbe stato effettuato prima dell’instaurazione del giudizio e il ricorrente non ha contestato la documentazione ministeriale, il giudice ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve segnalarla alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione consente di ritenere provati i fatti allegati da una parte quando l’altra parte non li contesti specificamente; nel caso concreto, il TAR lo applica all’allegazione dell’avvenuto adempimento del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda; se il titolo esecutivo è stato integralmente adempiuto prima dell’instaurazione del giudizio, il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse.
  • L’allegazione dell’amministrazione relativa all’avvenuto adempimento del titolo esecutivo può ritenersi provata, ai sensi del principio di non contestazione, quando il ricorrente non la contesti specificamente e si limiti a chiedere il passaggio in decisione.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell’interesse ad agire, deve sottoporre la questione al contraddittorio e assegnare alle parti un termine per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.