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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39861/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando il primo grado, lo aveva assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose in danno di due giovani, e ritenuto responsabile del reato di fuga dopo incidente stradale. Deduceva: a) violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della testimonianza di un teste, in particolare sul punto della percezione di lesioni; b) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già vagliate e non corredati da una critica puntuale alla motivazione impugnata, rilevando inoltre che la Corte territoriale aveva correttamente accertato la consapevolezza dell'incidente e la fuga immediata, nonché negato in modo non illogico la particolare tenuità alla luce delle modalità pericolose della condotta e del precedente specifico.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, C.d.S.

    Il reato di fuga è configurabile come reato omissivo di pericolo: l'agente deve fermarsi quando percepisca un incidente a lui riconducibile e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi; non occorre l'accertamento immediato di un danno effettivo alle persone.

  • art. 189, comma 7, C.d.S.

    Il reato di omissione di assistenza presuppone un incidente stradale da cui sorga l'obbligo di assistenza anche in assenza di ferite tecniche, essendo sufficiente uno stato di difficoltà o pericolo per la vita o l'integrità fisica.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata in concreto, considerando complessivamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    Serve come parametro per il giudizio di tenuità dell'offesa, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di fuga dopo incidente stradale, la responsabilità si valuta con riferimento alla percezione che l'agente aveva nell'immediatezza del fatto: è sufficiente che l'incidente sia da lui percepito come concretamente idoneo a provocare danni alle persone, senza necessità che tali danni siano già accertati in modo definitivo al momento della fuga.
  • Il dolo del reato di fuga va accertato nel momento della condotta omissiva o di allontanamento, sulla base delle circostanze concretamente percepite dall'agente, e non alla luce di un successivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
  • Per il reato di omissione di assistenza in caso di sinistro stradale, l'obbligo di soccorso sorge anche in assenza di lesioni clinicamente accertate, essendo sufficiente una situazione di difficoltà o di pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte.
  • La censura di travisamento della prova non è ammissibile in cassazione quando si risolva in una mera diversa lettura del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito, senza una puntuale critica della motivazione impugnata e senza la specifica indicazione dell'errore percettivo denunciato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, tenendo conto delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza; la motivazione è adeguata se dà conto degli elementi decisivi ritenuti ostativi, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre doglianze già disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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