Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria nella quale la de cuius aveva disposto con testamento olografo l'assegnazione dei beni ai propri figli. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di riduzione proposta da una coerede ritenendo lesa la sua quota di riserva, con conseguente attribuzione pro quota di un immobile e regolazione di conguagli; aveva invece respinto la domanda riconvenzionale di collazione proposta dai convenuti per alcune spese di istruzione ed educazione sostenute dalla madre in favore dell'attrice. In appello, la decisione era stata parzialmente riformata nella quantificazione della lesione, ma era stata confermata la sostanziale impostazione secondo cui la reintegrazione della legittima dovesse avvenire mediante attribuzione proporzionale dei beni assegnati alla coerede beneficiaria del testamento, e non tramite mantenimento di singole attribuzioni con mero conguaglio. L'erede ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla propria lesione di legittima, assumendo che anche la sua quota di riserva risultasse inferiore a quanto ricevuto e che il giudice avrebbe dovuto provvedere; 2) violazione di legge per aver la Corte d'appello disatteso le censure alle stime effettuate dal CTU sui beni ereditari, censurate come errate; 3) violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che non vi fosse sua soccombenza perché la domanda di riduzione era stata accolta solo nei confronti dell'altra coerede; 4) violazione di norme di diritto sul rigetto della domanda di collazione, sostenendo che dovessero essere conferite le liberalità e le spese di istruzione sostenute dalla testatrice in favore dell'attrice. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare che il ricorso non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di merito, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile e la relativa attività avrebbe comportato un inutile aggravio processuale. Nel merito, la Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici, in larga parte diretti a una inammissibile rivalutazione del merito e delle risultanze peritali. Ha escluso l'omessa pronuncia sulla pretesa lesione della quota del ricorrente, perché egli non aveva proposto una propria domanda di riduzione; ha escluso l'interesse a contestare le stime dei beni, poiché l'eventuale riduzione del valore avrebbe potuto giovare solo all'altra coerede, unica destinataria della riduzione; ha ritenuto legittima la condanna alle spese anche in ragione della soccombenza del ricorrente sulla domanda riconvenzionale di collazione; ha confermato infine l'inapplicabilità della collazione in presenza di divisio inter liberos ex art. 734 c.c. e assenza di un relictum da dividere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede non evocata, perché l'impugnazione era comunque prima facie inammissibile. Ha confermato la regolazione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito sottostante, favorevole alla reintegrazione della legittima della coerede attrice nei limiti già stabiliti in appello, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere censure specifiche e intelligibili; una critica indistinta e priva di sviluppo argomentativo non soddisfa il requisito di specificità.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esclude una domanda perché non proposta dalla parte che lamenta la lesione; il silenzio su una pretesa non introdotta non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Le doglianze che si risolvono nella mera contestazione delle valutazioni di fatto o peritali non integrano una corretta violazione di legge e non consentono una rivalutazione del merito in cassazione.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza, anche se reciproca, legittima la condanna alle spese secondo la valutazione del giudice di merito, che può individuare la parte prevalentemente soccombente.
art. 97 c.p.c.
La regolazione delle spese deve tenere conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza della parte anche su domande riconvenzionali.
art. 331 c.p.c.
Nei casi di litisconsorzio necessario l'impugnazione dovrebbe essere proposta nei confronti di tutte le parti, ma l'integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso sia comunque destinato a essere dichiarato inammissibile.
art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio opera entro i limiti della effettiva utilità processuale e non impone attività superflue se il giudizio è già in via di definizione in rito.
art. 111, comma 2, Cost.
La ragionevole durata del processo giustifica l'evitamento di formalità inutili e di adempimenti privi di reale utilità difensiva.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve dirigere il processo in modo da evitare ritardi e attività processuali superflue, specialmente quando il ricorso sia già prima facie inammissibile.
art. 6 CEDU
È richiamato quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo e della partecipazione effettiva delle parti.
art. 13 CEDU
È richiamato insieme all'art. 6 CEDU a sostegno del principio di effettività della tutela processuale.
art. 734 c.c.
La divisio inter liberos esaurisce l'asse con attribuzioni testamentarie dirette e impedisce l'operatività della collazione in assenza di un relictum da dividere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici, intelligibili e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica, disorganica o meramente ripetitiva delle difese di merito è inammissibile.
- La parte che non abbia proposto una propria domanda di riduzione non può dolersi in cassazione della mancata decisione sulla pretesa lesione della propria quota di riserva, perché il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda.
- Le contestazioni sulle stime effettuate dal CTU, se non si traducono in una censura ammissibile nei limiti del sindacato di legittimità, non possono essere riesaminate come questioni di merito in cassazione.
- Per configurare interesse a impugnare occorre che la censura possa apportare un’utilità concreta alla posizione processuale del ricorrente; se l’eventuale riforma dell’accertamento inciderebbe solo sulla posizione di un'altra parte non impugnante, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- In tema di collazione, l'istituto presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e di un relictum da dividere; quando il testamento abbia esaurito l'asse mediante divisione testamentaria tra i discendenti, la collazione non opera, salvo gli effetti di un'eventuale azione di riduzione.
- Nei casi di inammissibilità manifesta del ricorso, il giudice può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non evocati, se tale adempimento determinerebbe soltanto un inutile aggravio e un allungamento dei tempi del processo.
- La soccombenza anche solo parziale o su domande riconvenzionali può giustificare la condanna alle spese, restando al giudice di merito la valutazione sull'eventuale compensazione e sull'individuazione della parte prevalentemente soccombente.
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