Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45355/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (10/02/2023) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP il 21/11/2022. Le imputazioni principali erano: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis e commi vari) e reati connessi (tra cui incendio doloso dell'autovettura di Rocco Stilo e porto di armi). Il ricorrente, tramite difesa, deduceva: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presunta appartenenza al clan Bellocco, sostenendo che la vicenda "Stilo" era di natura personale e non riconducibile a logiche associative; (2) carenza di motivazione e mancato esame delle ragioni difensive circa la responsabilità per i capi 7 e 8 (incendio e porto d'armi), chiedendo che si tenesse conto delle intercettazioni che secondo la difesa dimostravano estraneità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure nel merito e, in parte, inammissibili o generiche quelle relative ai capi 7 e 8. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (impossibilità di rivalutare i fatti salvo manifesta illogicità o travisamento della prova) e ha ritenuto non sussistente tale vizio nell'ordinanza impugnata. Il provvedimento di merito era fondato su dichiarazioni di collaboratori (Albanese, Tirintino, Tarantino) e su intercettazioni che dimostravano: autorizzazione dell'atto incendiario da parte di un capo (Domenico Bellocco), la partecipazione di Barrese all'azione e la sua soggezione/punizione successiva (deporre per l'appartenenza e rispetto delle dinamiche mafiose). La Corte ha quindi confermato la correttezza della valutazione del Tribunale sul requisito della gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro le misure cautelari: qui richiamata come base per l'intervento del Tribunale reggino.

  • art. 416‑bis cod. pen. (commi 1,2,3,4,5,6)

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso: contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori e captazioni) fossero idonei a fondare la gravità indiziaria rispetto a tale reato.

  • art. 416‑bis, comma 1‑bis (indicata come 416 bis.1 nel testo)

    Aggravante collegata al reato commesso nell'ambito dell'associazione mafiosa: i giudici di merito l'hanno ritenuta applicabile all'atto incendiario perché maturato in contesto associativo e con finalità di affermazione della forza della fazione.

  • art. 61, comma 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione per la quantificazione della responsabilità; citata tra le norme relative ai reati contestati.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato in relazione ai reati commessi in concorso (es. incendio).

  • art. 112, comma 1 cod. pen.

    Concorso formale e materiale tra reati o imputati: citata tra le norme aggregate all'imputazione.

  • art. 424 cod. pen.

    Norma relativa ai delitti contro la personae o il patrimonio (testo menzionato nel contesto dei capi): indicata come parte del nucleo di reati contestati (in particolare incendi/danneggiamenti).

  • legge 895/1967, artt. 2 e 4

    Norme sulla materia delle armi (richiamate con riferimento ai capi per porto/detenzione di armi): utilizzate per la qualificazione dei reati contestati ai capi indicati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesto per le misure cautelari: la Corte richiama i limiti della sua verifica in sede di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: la decisione del Tribunale sul mantenimento della misura è stata ritenuta adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione richiesti nelle memorie e nella cassazione: richiamata in relazione alla esposizione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi rilevanti richiamati)

    Norme sui criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito: la Corte sottolinea che per le misure cautelari non si richiedono gli stessi standard (precisione e concordanza) richiesti per la condanna.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione di un vizio di legge o della manifesta illogicità della motivazione: richiamato per valutare le censure del ricorrente.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in caso di conferma della custodia cautelare: la Corte ha disposto tale trasmissione poiché la decisione non comporta rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la Cassazione può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non può rinnovare la valutazione probatoria del merito.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, se valutate credibili e congruenti, possono costituire gravissimi indizi di appartenenza a consorterie mafiose anche quando l'episodio concreto origina da una disputa personale.
  • La partecipazione a un singolo episodio criminoso può essere indice di appartenenza associativa se la condotta mostra modalità conformi al piano o alle regole del sodalizio (es. richiesta di autorizzazione al capo, punizioni, comportamento conformato alle regole interne).
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare un travisamento della prova o una palese illogicità nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa interpretazione delle stesse intercettazioni.
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel contesto complessivo: singoli passaggi favorevoli alla difesa sono spesso non decisivi se contraddetti da un quadro indiziario più ampio e coerente.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere desunta anche dalla dinamica di subordinatione e punizione nell'ambito associativo (elemento probatorio in più della pericolosità e del legame associativo).
  • Se la decisione di merito non dispone la rimessione in libertà, la Corte può comunque imporre obblighi formali (es. comunicazione al direttore dell'istituto) oltre alla condanna alle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.