L.R. Abruzzo 19/2003
Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Abruzzo, interventi straordinari per riequilibrio e riconversione delle agenzie formative, con contributi ai programmi certificati e misure economiche per l’esodo, la ricollocazione o il sostegno dei lavoratori licenziati collettivamente. Prevede regole applicabili anche a piani avviati dal 1° gennaio 2003 e interventi per licenziamenti intervenuti dall’1 gennaio 2008.
Interventi per il riequilibrio e la riconversione delle agenzie formative e per l’esodo/incentivo dei lavoratori
Interventi urgenti per il riequilibrio e la riconversione delle agenzie formative
La legge regionale dell’Abruzzo disciplina un sistema di interventi straordinari rivolto alle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dalla L.R. 111/1995 e ai loro lavoratori. L’obiettivo è favorire il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale, la qualità del sistema formativo regionale e la tutela occupazionale del personale coinvolto.
Finalità e obiettivi della disciplina
La Regione persegue una pluralità di finalità: ridurre gli ostacoli alla concorrenza nel settore dell’istruzione e formazione professionale, migliorare la funzionalità del sistema formativo, agevolare l’adeguamento delle sedi e delle prestazioni agli standard di accreditamento e certificazione di qualità, e tutelare i dipendenti delle agenzie formative dagli effetti sia dei processi di riorganizzazione sia dei licenziamenti collettivi.
Interventi previsti e strumenti di sostegno
La disciplina regionale prevede tre tipologie principali di intervento:
- sostegno e incentivo all’esodo del personale inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessato da licenziamento collettivo;
- finanziamento di progetti di formazione e aggiornamento per il personale che resti in servizio a tempo indeterminato;
- incentivo all’assunzione di nuovo personale qualificato in relazione ai fabbisogni indicati nei programmi di riconversione.
Le misure di sostegno all’esodo possono essere adottate anche in deroga al piano annuale, purché nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento comunitario.
Ambito soggettivo di applicazione
Le misure di incentivo all’esodo si applicano al personale assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato che abbia maturato almeno due anni di anzianità presso la stessa agenzia formativa. È prevista una priorità per i dipendenti a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell’elenco regionale che, al 31 dicembre 2000, risultavano iscritti all’albo previsto dalla L.R. 111/1995.
Procedure, criteri regionali e benefici economici
La Regione opera sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale, che definisce anche la misura dell’indennità e le modalità di erogazione. Ai destinatari delle misure di esodo è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva aggiuntiva rispetto al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.
Sono inoltre previsti benefici economici per:
- i lavoratori che intendano avviare un’attività individuale o associata;
- i soggetti privati che assumano i lavoratori delle agenzie formative con rapporto subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- le amministrazioni pubbliche che assumano tali lavoratori con rapporto subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale.
Nell’attribuzione degli incentivi è data priorità a chi possiede i requisiti per il prepensionamento e a chi è sottoposto a procedure di mobilità; solo successivamente, su richiesta, gli incentivi possono essere concessi agli altri dipendenti.
Decorrenze e regimi particolari
La legge considera anche i licenziamenti collettivi intervenuti dall’1 gennaio 2008, ai fini del riconoscimento delle misure di sostegno e incentivo ai lavoratori interessati.
Sul piano procedurale, la Giunta regionale può ammettere al finanziamento anche piani di esodo già avviati dal 1° gennaio 2003. Inoltre, per il 2003, le risorse disponibili sono prioritariamente destinate al piano di esodo dell’Associazione CIAPI di Chieti-Pescara e, per il medesimo anno, concorrono anche ai fabbisogni residui di quel piano e ai piani di esodo delle altre agenzie formative.
Disciplina finanziaria
Per l’anno 2003 la copertura è assicurata nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio indicato dalla legge; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità della legge confluiscono nel Fondo unico per le politiche del lavoro.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga la precedente disciplina regionale del 1997 e varie disposizioni collegate, sostituendo anche la normativa finanziaria relativa ai contributi al CIAPI per il triennio 2002/2004 e alle modalità di erogazione semestrale. Il testo risulta quindi incentrato su una disciplina speciale per il settore delle agenzie formative, con forti elementi di intervento finanziario e occupazionale, ormai riferiti a specifiche situazioni storiche e a finestre temporali determinate.
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