L.R. Abruzzo 21/2003
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003: Io provvedimento di variazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce la prima variazione al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2003, modificando entrate e spese, aggiornando alcuni capitoli e fondi, e autorizzando Giunta, Consiglio ed enti regionali ad adeguare i rispettivi bilanci. È urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Bilancio di previsione 2003: prima variazione
Bilancio di previsione 2003: prima variazione
La legge, riferita alla Regione indicata nel titolo, apporta la prima variazione al bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2003. La disciplina riguarda esclusivamente quell’esercizio e i relativi stanziamenti, con effetti immediati dalla pubblicazione.
Variazioni alle entrate e alle spese
Lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2003 viene modificato con aumenti e diminuzioni per competenza e per cassa, secondo gli allegati alla legge. In sintesi:
- le entrate sono aumentate per complessivi € 1.810.254.274,70 e diminuite per € 2.500.000,00;
- le spese sono aumentate per € 1.829.993.349,16 in competenza e € 1.830.826.849,16 in cassa, e diminuite per € 22.239.074,46 sia in competenza sia in cassa. Viene inoltre approvato il quadro generale riassuntivo della variazione di bilancio.
Riparto gestionale delle unità previsionali e capitoli interessati
Le unità previsionali oggetto di variazione sono ripartite ai fini della gestione secondo gli elenchi dei capitoli contenuti negli allegati dedicati alle variazioni in aumento e in diminuzione, sia per l’entrata sia per la spesa. La legge interviene anche sulla classificazione di specifici capitoli, integrando l’elenco delle spese obbligatorie e quello dei capitoli sui quali è possibile disporre aperture di credito.
Spese obbligatorie e capitoli integrati
L’elenco delle spese obbligatorie è integrato con due nuovi capitoli:
- il capitolo 11208, relativo agli oneri riflessi a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni del personale assunto a tempo determinato, attribuito alla relativa unità previsionale di base;
- il capitolo 11621, relativo alla quota associativa all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa, attribuito alla corrispondente unità previsionale. È inoltre integrato l’elenco dei capitoli di spesa sui quali possono essere effettuate aperture di credito con il capitolo 151430, relativo alle spese per il funzionamento del Servizio Idrografico e Mareografico e per attività istituzionali connesse a manutenzione e gestione di sistemi dati climatici per funzioni trasferite.
Variazioni per sanità e regolarizzazioni contabili
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per:
- regolarizzare le partite di entrata e spesa connesse alle assegnazioni e al riparto tra Regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE;
- regolarizzare le somme da riversare allo Stato per maggiori introiti IRAP degli anni precedenti.
Fondi di riserva e risorse vincolate
L’unità previsionale di base 15 01 002 viene ridenominata “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”. A tale unità vengono attribuiti i capitoli:
- 323600, “Fondo per la rassegnazione di economie vincolate”;
- 323700, “Fondo per la rassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui”.
Stanziamenti del Consiglio regionale ed enti regionali
L’unità previsionale di base relativa al Consiglio regionale “Funzionamento del Consiglio regionale” è incrementata dell’importo indicato negli allegati di spesa. Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
Gli enti e le aziende regionali destinatari di trasferimenti regionali modificati dalla legge sono autorizzati ad apportare nei propri bilanci di previsione le variazioni necessarie, ai sensi della disciplina richiamata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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