L.R. Abruzzo 18/2003
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 67 (Viabilita': funzioni trasferite alle province).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 18/2003 integra la disciplina sulla viabilità trasferendo alle Province il rilascio delle autorizzazioni per gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o veicoli a trazione animale che interessano più Comuni di una stessa provincia; se coinvolte più province, decide la Provincia del territorio di partenza. Le nuove funzioni decorrono dall’entrata in vigore della legge, efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Trasferimento alle Province del rilascio di autorizzazioni per gare atletiche e ciclistiche e per gare con animali o veicoli a trazione animale
Trasferimento di funzioni in materia di autorizzazioni per gare su strada
La legge regionale Abruzzo n. 18 del 19 novembre 2003 modifica la disciplina della L.R. n. 11/1999 sulla viabilità, attribuendo alle Province specifiche competenze autorizzative per alcune gare che si svolgono su strade pubbliche e coinvolgono più enti locali.
Ambito delle nuove competenze provinciali
La modifica riguarda il rilascio delle autorizzazioni per:
- gare atletiche;
- gare ciclistiche;
- gare con animali;
- gare con veicoli a trazione animale.
Le nuove fattispecie sono limitate ai casi in cui la manifestazione interessi più Comuni appartenenti a una sola Provincia. In tal caso, l’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione provinciale competente.
Gare interessanti più province
Per le gare che si svolgono nel territorio di più Province, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è attribuita all’Amministrazione provinciale nel cui territorio ha luogo la partenza della gara. La norma individua così un criterio territoriale univoco per evitare conflitti di competenza tra enti provinciali.
Decorrenza e efficacia
Il trasferimento delle funzioni provinciali decorre dall’entrata in vigore della legge, in applicazione della disciplina generale richiamata dalla L.R. n. 11/1999. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 5 dicembre 2003.
Rilievo applicativo
La disciplina ha rilievo per l’individuazione dell’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per le gare indicate, esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo. Trattandosi di una modifica puntuale di assetto competenziale, il suo interesse pratico è legato alla gestione delle autorizzazioni per manifestazioni sportive o tradizionali su percorso pluricomunale o interprovinciale all’interno della regione.
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