L.R. Abruzzo 25/2003
Interventi nel settore dei trasporti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina contributi in conto capitale per investimenti nel settore trasporti, modifica alcune norme su TPL e trasporto non di linea, e regola in via transitoria l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2005. Oltre tale termine le disposizioni transitorie perdono attualità; la legge non comporta nuovi oneri di bilancio.
Interventi nel settore dei trasporti e disciplina transitoria del TPL
Interventi nel settore dei trasporti e disciplina transitoria del TPL
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul finanziamento di investimenti nel comparto trasporti e su varie disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e trasporto non di linea. Una parte rilevante della disciplina ha natura transitoria ed è riferita al periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2005.
Finalità e ambito di applicazione
La legge persegue tre obiettivi principali: disciplinare gli interventi in conto capitale nel settore trasporti non già regolati dalla legge regionale n. 153/1998; razionalizzare le norme connesse alle leggi regionali n. 153/1998 e n. 124/1998; regolare in modo organico, nel periodo transitorio, l’esercizio delle funzioni relative ai servizi di trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2005.
Interventi in conto capitale per il settore trasporti
Gli investimenti finanziabili riguardano lo sviluppo di sistemi di trasporto terrestri, marittimi, fluviali e aerei di interesse locale e regionale, da realizzarsi nel territorio regionale nell’ambito delle competenze trasferite alla Regione e agli enti locali. La disciplina si applica a:
- comuni e province;
- organismi di diritto pubblico controllati da Regione, Province o Comuni operanti nel settore dei trasporti e della logistica o in settori economici e industriali connessi;
- società di capitali costituite per finalità di interesse generale nel campo trasporti/logistica, con partecipazione anche minoritaria di Regione, enti locali o altri enti pubblici.
La Giunta regionale individua annualmente, sulla base della programmazione regionale e poi degli indirizzi strategici del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, i sistemi di trasporto oggetto di intervento, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità. La relativa deliberazione, con relazione allegata, deve essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza.
Concessione e liquidazione dei contributi
I contributi, al netto dell’IVA, sono destinati all’infrastrutturazione dei trasporti e vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale sulla base di programmi specifici corredati da progetti preliminari. In casi particolari, gli investimenti possono comprendere anche servizi e forniture connessi alle infrastrutturazioni.
I programmi devono contenere gli elementi tecnici e finanziari necessari per valutare l’ammissibilità delle spese. Con l’approvazione dei programmi, la Giunta definisce anche le modalità tecniche di gestione del procedimento e la tempistica degli interventi.
La spesa ammessa è liquidata in tre tranche:
- 10% all’atto della notifica di ammissione al finanziamento;
- 80% dopo la comunicazione dell’inizio dei lavori, oppure dell’avvio delle prestazioni di servizi e forniture;
- 10% a saldo, previa comunicazione del collaudo finale o del completamento dell’obbligazione contrattuale per servizi e forniture.
Responsabilità dei beneficiari e rendicontazione finale
Gli amministratori, i responsabili del procedimento, il tesoriere e i revisori dei conti dei soggetti beneficiari rispondono direttamente, per quanto di competenza, del rispetto delle finalità del contributo e del vincolo di destinazione delle somme accreditate.
Entro un anno dalla chiusura degli interventi, i beneficiari devono presentare una relazione sull’entrata a regime degli interventi finanziati e sugli effetti prodotti nei diversi settori interessati.
Modifiche alla disciplina degli investimenti nel TPL
La legge sostituisce la regola relativa al Piano degli Investimenti prevista dalla legge regionale n. 153/1998: la Giunta regionale, d’intesa con la 4ª Commissione consiliare, adotta il Piano entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Il Piano può prevedere solo alcune forme di intervento oppure tutte, in coerenza con la programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili.
Trasporto pubblico non di linea
In materia di trasporto pubblico non di linea, viene modificato uno dei requisiti di accesso, richiedendo che l’interessato sia residente in un Comune del territorio della Regione Abruzzo.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve inoltre stabilire con proprio provvedimento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d’esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di accesso e svolgimento dell’esame.
Nomina dei collaudatori
Per la nomina dei collaudatori, la Giunta regionale provvede su designazione del componente preposto alla direzione competente in materia di trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale. La designazione deve tener conto delle specifiche competenze tecniche necessarie per il collaudo di opere specialistiche.
Disciplina transitoria del trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2005
L’esercizio dei servizi di TPL già in corso all’entrata in vigore della legge regionale n. 152/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 2005; la proroga si applica anche alle società di cui all’art. 20, comma 7, della L.R. n. 152/1998 e agli affidamenti previsti dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997.
Nel periodo tra l’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2005, la programmazione dei servizi è disciplinata secondo regole differenziate:
- per il TPL in concessione regionale, fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi e alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contributo, la Giunta regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi tramite le procedure previste dalla normativa richiamata, senza superare il tetto delle percorrenze ammesse a contributo alla data del 1° gennaio 1998 e garantendo che i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi;
- per il TPL in concessione comunale, valgono le medesime condizioni, con possibilità per i Comuni di disporre ristrutturazioni dei servizi;
- dopo l’adozione del Programma Triennale dei Servizi Minimi, gli enti concedenti possono ristrutturare le reti senza variante al Programma, purché l’eventuale aumento non superi, nel triennio successivo, il 5% del totale chilometrico; la copertura finanziaria deve essere assicurata dai bilanci degli enti concedenti; oltre tale soglia occorrono varianti al Piano/Programma Triennale;
- le procedure di variante non sono necessarie per l’attivazione dei servizi previsti dalla legge regionale n. 152/1998 all’art. 15;
- per i servizi di TPL non assistiti da contribuzione regionale e riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 5, comma 1, lettere n) e o), o assimilabili, come le linee stagionali e balneari, non si applicano i vincoli sopra indicati e la programmazione avviene con deliberazione del Consiglio regionale che ne stabilisce i criteri.
Regime finanziario
La legge dichiara di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, sia per l’esercizio in corso sia per quelli futuri, poiché contiene esclusivamente norme di disciplina procedimentale.
Decorrenza ed attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, la parte centrale sulla disciplina transitoria del trasporto pubblico locale è limitata temporalmente al 31 dicembre 2005 e, per questo, oggi risulta priva di concreta utilità applicativa; anche le previsioni collegate a termini già decorso hanno natura sostanzialmente esaurita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 dic 2003L.R. Abruzzo 23/2003
- Legge · 12 dic 2003L.R. Abruzzo 26/2003
- Legge · 30 dic 2003L.R. Abruzzo 27/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Abruzzo 17/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Abruzzo 18/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Abruzzo 19/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →