L.R. Abruzzo 17/2003
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, con iscrizione subordinata a requisiti soggettivi e al superamento di un esame, salvo alcune esenzioni. Prevede inoltre un’assemblea degli amministratori, un fondo finanziato dalle quote degli iscritti e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. La norma è però oggi sostanzialmente non applicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima nelle sue disposizioni essenziali.
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio in Abruzzo
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio
La legge regionale dell’Abruzzo istituisce un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, con l’obiettivo di attestare la professionalità dei soggetti che esercitano tale attività, in forma singola o associata, a tutela dei proprietari e dei conduttori. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo.
Organizzazione del registro e ambito di iscrizione
Il registro è collocato presso la struttura regionale competente ed è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province della Regione. Possono chiedere l’iscrizione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La mancata iscrizione preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo il caso del condomino amministratore.
Requisiti per l’iscrizione e procedimento
L’iscrizione avviene su domanda scritta dell’interessato ed è disposta con determinazione del dirigente responsabile, previo accertamento dei requisiti. Per l’iscrizione sono richiesti:
- cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure di uno Stato non UE residente in Italia in regime di reciprocità, salvo gli apolidi;
- godimento dei diritti civili;
- assenza di condanne definitive per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, la giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o il patrimonio;
- diploma di scuola media superiore di secondo grado;
- età non inferiore a diciotto anni;
- superamento dell’esame di abilitazione. I provvedimenti di iscrizione, diniego o cancellazione devono essere adottati entro 180 giorni dalla domanda, motivati e comunicati all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Esame di abilitazione ed esenzioni
L’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di abilitazione indetto dal dirigente regionale competente con cadenza almeno biennale. L’esame consiste in una prova scritta e in due prove orali. Sono esentati dall’esame e possono essere iscritti automaticamente, su domanda, i soggetti già iscritti in ordini o collegi professionali affini, purché dimostrino di svolgere già alla data della legge la პროფესsione di amministratore di condominio.
Assemblea degli amministratori e organi interni
Dopo l’iscrizione nel registro si procede all’elezione di un presidente regionale degli amministratori e di un vice presidente, scelti tra gli iscritti. Il vice presidente è eletto a rotazione tra gli iscritti delle sezioni provinciali, con esclusione di quella di appartenenza del presidente. Il presidente nomina inoltre un segretario e un tesoriere. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
Regolamento di esecuzione, disciplina e norme transitorie
La legge rinvia a un successivo regolamento di esecuzione per la disciplina del procedimento, delle sanzioni disciplinari e delle norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore immobiliare. Il testo fornito non contiene però l’ulteriore regolamentazione attuativa.
Funzioni dell’assemblea e finanziamento
Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l’assemblea. I compensi degli amministratori e le spese di gestione sono finanziati mediante un fondo di garanzia e di assicurazione per amministratori e condomini, alimentato dalle quote annuali versate dagli iscritti nel registro regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia, ai fini dell’utilizzabilità attuale, la norma è da considerarsi sostanzialmente obsoleta/non applicabile, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’articolo 2 e dell’articolo 3, nonché, in via consequenziale, delle restanti disposizioni della legge.
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