L.R. Abruzzo 20/2003
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20 modifica e integra la L.R. 7/2003, intervenendo su abrogazioni, rifinanziamenti e nuove autorizzazioni di spesa per il solo esercizio 2003, con alcuni stanziamenti rinviati agli esercizi successivi tramite legge di bilancio. Molti contributi e capitoli risultano poi superati o eliminati da norme successive.
Modifiche alla legge finanziaria regionale Abruzzo 2003 e nuovi stanziamenti/discipline settoriali
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2003
La legge regionale Abruzzo n. 20 del 2003 interviene in modo esteso sulla L.R. 17 aprile 2003, n. 7, cioè sulla legge finanziaria regionale 2003. La disciplina risultante riguarda soprattutto abrogazioni, rifinanziamenti, nuove voci di spesa e alcune norme di organizzazione amministrativa e settoriale, con efficacia prevalentemente riferita all’esercizio 2003.
Abrogazioni e ripristino di disposizioni previgenti
La legge abroga alcuni commi e articoli della L.R. 7/2003, tra cui il comma 3 dell’art. 1, il comma 1 dell’art. 3, gli artt. 10 e 17. Con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 1 rivivono le disposizioni del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Sono inoltre abrogati, nella stessa logica di riscrittura della finanziaria, l’art. 98 della L.R. 7/2003 e il comma 2 dell’art. 9 della L.R. 11/2003, oltre al comma 4 dell’art. 19 della medesima legge.
Contributi e finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti del territorio
Il provvedimento introduce o ridetermina numerosi contributi regionali, quasi tutti limitati al bilancio 2003. Tra gli interventi principali figurano:
- contributo all’UNMIL, con obbligo di rendicontazione entro il 31 marzo dell’anno successivo all’erogazione e revoca in caso di mancata rendicontazione o uso irregolare delle somme;
- contributo straordinario ai Comuni di L’Aquila e Spoltore per le strutture ex ONPI, in sostituzione della ripartizione originaria tra strutture non più operativa;
- contributi per il restauro o completamento di immobili e luoghi di culto destinati ad attività ricreative e culturali senza fini di lucro;
- rifinanziamenti e variazioni di contributi per associazioni culturali, sportive e sociali, con numerose modifiche agli elenchi allegati della L.R. 7/2003 e delle leggi collegate.
Sono inseriti anche contributi straordinari per il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, per la partecipazione al Consorzio Mario Negri Sud, per il trasporto e l’assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell’università, e per l’avvio del Mercato ortofrutticolo di Cepagatti.
Settore sanitario, vigilanza e formazione continua
La legge interviene sull’organizzazione del personale delle aziende sanitarie, prevedendo l’istituzione del ruolo dirigenziale nel settore vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro e una prima applicazione basata su personale già in servizio con specifici requisiti professionali e anzianità. Tale previsione è però stata successivamente abrogata.
È inoltre istituito nel territorio regionale il sistema di educazione continua in medicina (ECM), con commissione regionale, accreditamento dei provider, prevalenza delle ASL come soggetti formativi e possibilità di accreditare altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale deve anche proporre al Ministro della salute i presidi e le strutture idonei a svolgere funzioni di provider di interesse nazionale.
Coordinamento dei tempi delle città e banche del tempo
Viene introdotto un nuovo capo della L.R. 7/2003 dedicato al coordinamento dei tempi delle città, in attuazione della legge n. 53/2000. La Regione definisce criteri per i piani territoriali degli orari dei Comuni, sostiene la loro adozione con contributi e promuove anche le banche del tempo. Per il 2003 è previsto un finanziamento specifico e una norma transitoria impone alla Giunta di stabilire rapidamente criteri, modalità e priorità di trasmissione al CIPE.
Regole su spese in economia e procedure finanziarie
La legge sostituisce la disciplina delle spese in economia per gli organi regionali, fissando limiti di € 200.000 per lavori e € 50.000 per forniture e servizi, e demanda a un regolamento regionale la definizione delle tipologie e delle modalità operative. Dal momento di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il previgente regolamento regionale n. 1/1997.
Disciplina dei lavori finanziati e semplificazioni procedurali
Per i finanziamenti regionali destinati a opere pubbliche e interventi analoghi, la legge consente l’avvio dei lavori sin dalla pubblicazione sul BURA, anche prima della comunicazione regionale, purché sia data notizia agli uffici competenti. Se l’opera è in concessione, il contributo va al concessionario che realizza l’intervento. Sono inoltre riaperti i termini per alcune domande ex L.R. 49/1999 fino a trenta giorni dalla pubblicazione della legge.
Rifinanziamenti, tabelle di bilancio e variazioni capitolari
La legge modifica in modo puntuale numerose tabelle di rifinanziamento della L.R. 7/2003 e di altre leggi regionali, con aumenti, diminuzioni, sostituzioni di denominazioni e nuove imputazioni su capitoli di bilancio. Gli interventi riguardano, tra gli altri, musei, beni culturali, forestazione, edilizia scolastica, metanizzazione, trasporti locali nelle aree montane, contributi per associazioni di categoria, fondi per comuni, unioni di comuni, consorzi industriali e altri soggetti territoriali.
Copertura finanziaria, entrata in vigore e limiti temporali
Molte disposizioni sono finanziate con stanziamenti iscritti esclusivamente nel bilancio 2003, mentre per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio. La legge dichiara espressamente alcune autorizzazioni come riferite all’anno 2003. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA. Diverse previsioni risultano poi abrogate o superate da leggi successive, e pertanto hanno oggi rilievo solo storico o residuale.
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