L.R. Abruzzo 26/2003
Integrazione alla L.R. n. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per l’Abruzzo, la competenza regionale e comunale in materia di valutazione di incidenza su piani, programmi, opere e interventi in aree protette, SIC e ZPS, con decorrenza immediata dal 2003 e successive regole attuative della Giunta. Un comma su interventi forestali nei siti SIC/ZPS è stato poi abrogato; anche la norma sulla decorrenza è stata successivamente abrogata.
Valutazione di incidenza in Abruzzo e competenze amministrative
Valutazione di incidenza e riparto delle competenze in Abruzzo
La legge integra la disciplina regionale sull’assetto delle funzioni amministrative in materia ambientale, con specifico riguardo alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa statale e comunitaria. L’intervento riguarda la Regione Abruzzo e definisce il riparto tra Regione e Comuni per i procedimenti riferiti a piani, programmi e progetti che possono incidere su siti protetti.
Ambito applicativo della valutazione di incidenza
La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza relative:
- ai piani e ai programmi territoriali;
- alle categorie di opere e interventi ricompresi nella disciplina regionale richiamata;
- ai piani agricoli e faunistico-venatori.
Il riferimento è alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, attuativo della direttiva habitat.
Competenze trasferite ai Comuni
Le competenze relative alla valutazione di incidenza per i progetti non compresi nell’ambito riservato alla Regione sono trasferite ai Comuni. La norma consente quindi una gestione decentrata dei procedimenti per gli interventi non rientranti nelle ipotesi di competenza regionale.
Coordinamento regionale e semplificazione procedurale
Pur trasferendo funzioni ai Comuni, la Regione conserva compiti di coordinamento e indirizzo, con l’obiettivo di garantire coerenza con le finalità di conservazione degli habitat naturali.
Per l’esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono stipulare accordi:
- con altri Comuni limitrofi;
- con gli enti gestori delle aree protette.
Tali accordi sono finalizzati a semplificare e unificare i procedimenti amministrativi.
Struttura regionale competente e atti attuativi della Giunta
Le competenze regionali in materia di D.P.R. n. 357/1997 sono curate dallo Sportello Regionale per l’Ambiente, istituito presso la Direzione Territorio.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, doveva:
- individuare l’autorità competente;
- stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- approvare criteri specifici per l’esercizio delle funzioni amministrative, anche per semplificare e unificare i procedimenti autorizzativi;
- approvare linee guida per la redazione della valutazione di incidenza e per misure di mitigazione e compensazione;
- individuare le forme di monitoraggio e di aggiornamento dell’elenco dei SIC e delle ZPS.
Regime transitorio e decorrenza
Il trasferimento ai Comuni delle competenze sui progetti non riservati alla Regione decorreva dall’entrata in vigore della legge.
Fino all’approvazione del provvedimento attuativo della Giunta regionale, trovavano applicazione le disposizioni della D.G.R. 119/2000. La previsione sulla decorrenza è però stata successivamente abrogata.
Interventi forestali nei siti SIC e ZPS
Il testo consolidato conteneva anche una disciplina specifica, poi abrogata, per le attività forestali, compresi i tagli colturali e le opere connesse, eseguiti ai sensi della legge regionale n. 28/1994 nei siti SIC e nelle zone ZPS. In quel caso la valutazione di incidenza doveva essere presentata congiuntamente al progetto all’autorità forestale competente e l’autorizzazione doveva essere rilasciata con gli stessi tempi dell’autorizzazione forestale.
Tale comma è stato successivamente abrogato e non produce più effetti.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le previsioni oggi rilevanti sono quelle sul riparto di competenze in materia di valutazione di incidenza, mentre alcune disposizioni transitorie e settoriali risultano abrogate.
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