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Ordinanza

Ordinanza n. 2378/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 446/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Il ricorso è stato notificato al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, distretto nel quale ha sede il giudice amministrativo adito. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente incompetente, in violazione degli artt. 41, comma 3, c.p.a. e 11 R.D. 1611/1933. Poiché il destinatario non si è costituito, il giudice ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, assegnando alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. La ricorrente dovrà depositare la prova della rinnovazione entro quindici giorni dalla notificazione. La rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    Il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti introduttivi nei confronti dello Stato deve essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale competente per il giudice adito.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    In presenza di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l'adempimento tempestivo conserva gli effetti processuali della domanda.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale precedente che ha determinato la formulazione applicabile dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo nei confronti di un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito; la notificazione presso un diverso ufficio distrettuale è nulla.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, indicando l'ufficio competente.
  • La rinnovazione della notificazione eseguita nel termine assegnato impedisce il maturare di decadenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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