Sentenza del 30/07/2018 n. 20108 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava un avviso di accertamento relativo al recupero dell'imposta di bollo su assegni privi di data o postdatati, rinvenuti dalla Guardia di Finanza in fotocopia e collegati a vendite di veicoli. Sosteneva, tra l'altro, che le fotocopie non fossero sufficienti a provare i presupposti dell'imposta, che il debito fosse estinto dai pagamenti effettuati dagli emittenti degli assegni, soggetti solidalmente obbligati, e che le sanzioni dovessero essere ridotte mediante il cumulo giuridico previsto per le violazioni formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'avviso, precisando che l'Agenzia poteva pretendere dalla società il pagamento solo nella misura eventualmente non già corrisposta dagli emittenti solidali, ma che la società non aveva dimostrato i pagamenti né poteva limitarsi ad affermare che l'Ufficio ne disponesse la documentazione. Le fotocopie degli assegni potevano costituire elementi presuntivi della loro mancata datazione o postdatazione, soprattutto in assenza di prova contraria. È stato inoltre escluso il cumulo giuridico, poiché la violazione riguardava l'omesso versamento dell'imposta, avente natura sostanziale, mentre l'obbligo di regolarizzazione dei titoli era soltanto strumentale. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 9, lett. b), della Tariffa, parte A
Gli assegni privi di data o postdatati, funzionalmente assimilabili a cambiali, sono soggetti all'imposta di bollo; il prenditore può essere chiamato a rispondere del relativo versamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 22, 25 e 31
La disciplina impone il pagamento o la regolarizzazione dei titoli non in regola con l'imposta di bollo. L'obbligo di regolarizzazione è strumentale rispetto all'obbligo principale di versamento dell'imposta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Il cumulo giuridico previsto per diverse violazioni formali non si applica quando la violazione incide sul versamento del tributo e ha quindi natura sostanziale.
Codice civile, art. 1292
In presenza di obbligazione solidale, il pagamento effettuato da uno dei condebitori può estinguere il debito anche nei confronti degli altri, ma chi invoca tale effetto deve dimostrare l'avvenuto pagamento e la sua riferibilità al debito contestato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10
I principi di informazione, collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione non esonerano il contribuente dall'onere di provare i fatti estintivi della pretesa tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 57
Nel processo tributario le domande e le eccezioni devono essere formulate correttamente e tempestivamente; la mancata proposizione di una specifica conclusione può impedire o limitare l'esame della relativa richiesta.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati solidalmente al pagamento di un tributo, l'amministrazione può rivolgersi a ciascuno di essi, ma non può ottenere complessivamente più di quanto dovuto; il contribuente che invoca pagamenti effettuati da altri deve fornire una prova concreta, documentale e riferibile alle singole posizioni.
- Copie o fotocopie di documenti rinvenute durante una verifica fiscale possono avere valore probatorio o presuntivo, soprattutto se coerenti con altri elementi e se il contribuente non dimostra l'inesistenza o l'irregolarità dei fatti contestati.
- L'omesso versamento dell'imposta è normalmente una violazione sostanziale, non meramente formale; pertanto il cumulo giuridico previsto per violazioni formali non è applicabile solo perché la condotta si manifesta anche attraverso la mancata regolarizzazione di documenti.
- Chi contesta un accertamento deve formulare in modo esplicito tutte le domande, comprese quelle dirette a ottenere la dichiarazione di estinzione totale o parziale del debito, e deve indicare le prove a sostegno.
- I principi di collaborazione e buona fede dell'amministrazione non sostituiscono l'onere probatorio del contribuente, specialmente quando la prova del pagamento può essere acquisita direttamente dal contribuente o dai suoi clienti.
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