Sentenza del 02/11/2017 n. 1546 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ritenute alla fonte - Violazioni dell'obbligo di esecuzione. (Art. 14, D.Lgs. 471/1997)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la violazione dell'obbligo di effettuare ritenute alla fonte e l'applicazione delle relative sanzioni. In particolare, si discute se, oltre alla sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 471/1997 per l'omessa o irregolare esecuzione delle ritenute, possa essere applicata anche la sanzione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto per l'omesso versamento. La modifica legislativa dell'art. 14, avente natura sanzionatoria, ha reso non più applicabile il cumulo delle due sanzioni nei procedimenti ancora pendenti, in base al principio del favor rei.
La decisione
La sentenza esclude che, per i procedimenti ancora pendenti, possano essere irrogate cumulativamente la sanzione per la violazione dell'obbligo di eseguire le ritenute alla fonte prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 471/1997 e quella per omesso versamento prevista dall'art. 13. La modifica più favorevole della disciplina sanzionatoria deve essere applicata anche ai fatti precedenti non ancora definitivamente accertati, con conseguente esclusione della sanzione aggiuntiva per omesso versamento.
Norme richiamate
Art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Disciplina la sanzione relativa alla violazione dell'obbligo di eseguire le ritenute alla fonte. La sua modifica, essendo più favorevole e avendo natura sanzionatoria, impedisce il cumulo con la sanzione per omesso versamento nei procedimenti ancora pendenti.
Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede la sanzione per l'omesso o tardivo versamento. Nel caso esaminato, tale sanzione non può essere applicata insieme a quella dell'art. 14 quando la condotta riguarda la violazione dell'obbligo di eseguire le ritenute e il procedimento non è ancora definitivo.
Principio del favor rei
Le modifiche legislative più favorevoli in materia sanzionatoria si applicano ai procedimenti non ancora definiti, anche se la condotta è stata commessa sotto la precedente disciplina. Il principio impedisce di mantenere il precedente cumulo sanzionatorio quando la nuova normativa lo ha escluso.
Massime di principio
- Quando una modifica legislativa riduce o limita le sanzioni tributarie, la disciplina più favorevole deve essere applicata ai procedimenti ancora pendenti, purché non si siano già conclusi con un provvedimento definitivo.
- Per la violazione dell'obbligo di effettuare ritenute alla fonte non è automaticamente possibile applicare sia la sanzione specifica per l'omessa esecuzione delle ritenute sia quella per l'omesso versamento: occorre verificare la disciplina vigente e il divieto di cumulo risultante dalla modifica normativa.
- La sanzione per omesso versamento non può essere aggiunta a quella per omessa esecuzione delle ritenute quando la stessa condotta è già integralmente sanzionata dall'art. 14 nella versione normativa più favorevole.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la data della violazione, la data della modifica legislativa e lo stato del procedimento, poiché il favor rei opera nei procedimenti non ancora definiti ma non necessariamente rispetto a sanzioni ormai definitive.
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