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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, riguardante dieci terreni e un complesso catastale costituito da fabbricati e impianti di depurazione delle acque pubbliche. Ha contestato, tra l'altro, la validità della notificazione dell'avviso, il diniego dell'esenzione ICI per gli immobili destinati ai propri fini istituzionali, la propria soggettività passiva rispetto agli impianti concessi alla IAS S.p.A., la natura demaniale dei beni di depurazione, l'omessa valutazione dei documenti prodotti, l'omessa pronuncia sull'inidoneità agricola dei terreni e l'errata determinazione della base imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, stabilendo che la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta, al più, nullità della notificazione e non inesistenza; tale vizio è stato sanato dalla tempestiva impugnazione dell'avviso, che ne ha dimostrato il raggiungimento dello scopo. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando in astratto l'esclusione dell'esenzione ICI per il Consorzio, poiché l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 è tassativa e non si applica automaticamente a consorzi aperti alla partecipazione di soggetti privati. Ha invece accolto i motivi dal terzo al settimo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la convenzione del 4 novembre 1999 con IAS S.p.A., il decreto ministeriale n. 729/1999 sulla possibile natura demaniale degli impianti, né le contestazioni relative all'inidoneità agricola dei terreni e alla base imponibile. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)

    Esenzione ICI per gli immobili posseduti dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri soggetti indicati dalla norma, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

    L'elenco dei soggetti esenti è tassativo e non può essere esteso in via analogica. L'esenzione per i consorzi richiede che essi siano costituiti esclusivamente tra enti territoriali e altri enti individualmente esenti, oltre alla destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali.

  • L. n. 289/2002, art. 31, comma 18

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992.

    Ha incluso tra i soggetti potenzialmente esenti anche i consorzi tra enti territoriali e altri enti che siano individualmente esenti, senza però estendere l'esenzione ai consorzi partecipati da soggetti privati o da enti non esenti.

  • L. n. 317/1991, art. 36, comma 4

    Il Consorzio ASI è qualificato come ente pubblico economico.

    La qualificazione come ente pubblico economico non comporta di per sé l'esenzione ICI; il consorzio è soggetto all'imposta come gli altri operatori economici, salvo il ricorrere di una specifica esenzione.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2

    La soggettività passiva ICI può gravare sul concessionario per gli immobili concessi in uso.

    Una concessione effettiva e documentata può trasferire la legittimazione tributaria passiva dal proprietario o titolare originario al concessionario. La comunicazione della concessione al Comune non costituisce necessariamente condizione di efficacia del rapporto tributario.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. c)

    Esclusione dall'area fabbricabile dei terreni che non sono utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici.

    La contestazione sull'effettiva natura e utilizzabilità dei terreni deve essere esaminata quando possa incidere sull'assoggettamento o sulla misura dell'ICI.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 10

    Disciplina degli obblighi e delle modalità di determinazione e versamento dell'ICI.

    La base imponibile deve essere determinata secondo i dati catastali e le regole applicabili alla situazione esistente all'inizio del periodo d'imposta, salvo specifiche disposizioni.

  • L. n. 890/1982, art. 14

    Possibilità per gli enti impositori di notificare gli atti tramite il servizio postale.

    La notificazione postale eseguita da un soggetto qualificato e giunta al destinatario è esistente; l'eventuale mancanza dell'avviso di ricevimento può determinare nullità, sanabile con la tempestiva impugnazione dell'atto.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    La tempestiva proposizione del ricorso contro l'atto impositivo sana la nullità della notificazione, perché dimostra che il destinatario ha ricevuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14916/2016

    L'inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di totale mancanza dell'atto o di assenza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria.

    Le anomalie della notificazione rientrano normalmente nella nullità, non nell'inesistenza; quest'ultima è configurabile soltanto in ipotesi eccezionali e non sanabili per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • La mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, quando il destinatario abbia effettivamente ricevuto il plico e abbia impugnato l'atto, comporta normalmente una nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, non l'inesistenza della notificazione.
  • Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere applicate per analogia e devono ricorrere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
  • Per un consorzio pubblico, la mera destinazione istituzionale degli immobili non basta se la compagine consortile comprende soggetti privati o enti non individualmente esenti.
  • Una concessione o assegnazione a un terzo può incidere sulla soggettività passiva dell'imposta, ma il giudice deve esaminare concretamente il contratto, la sua effettiva attuazione e la natura dei diritti trasferiti.
  • La mancata comunicazione della concessione al Comune non può, da sola, modificare i presupposti legali dell'imposizione se il rapporto concessorio è validamente esistente e provato.
  • I documenti decisivi prodotti in giudizio devono essere esaminati dal giudice; la loro omissione può comportare la cassazione della sentenza quando siano potenzialmente idonei a modificare l'esito della controversia.
  • Il giudice deve pronunciarsi anche sulle domande e censure subordinate, quando le questioni principali siano respinte o non siano sufficienti a definire integralmente la controversia.
  • Nelle controversie catastali e ICI è essenziale verificare la rendita vigente all'inizio dell'anno d'imposta, la sua decorrenza e la correttezza del calcolo della base imponibile.

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