Cassazione Penale, Sentenza n. 17853/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva applicato a Luigi Caranci la pena concordata di tre anni di reclusione per reati fallimentari, lamentando la mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare. Analoga doglianza è stata proposta anche nell'interesse dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale ammissibile e fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio su tale punto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato perché volto a ottenere un trattamento sanzionatorio più sfavorevole (mancanza di interesse), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rilevato che le conclusioni trasmesse tardivamente dal Sostituto Procuratore generale non potevano essere tenute in considerazione se rimaste ignote all'imputato.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto che tali pene dovevano essere valutate e, se applicabili, non potevano essere escluse nel caso concreto per effetto del patteggiamento, posto che la pena concordata supera il limite previsto dall'art. 445 c.p.p.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il limite all'esclusione delle pene accessorie nel patteggiamento: le pene accessorie sono precluse solo quando la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, da soli o congiunti con pena pecuniaria. Nel caso in esame la pena concordata è di tre anni, per cui l'esclusione non può operare.
art. 616 cod. proc. pen.
Consentendo, in caso di inammissibilità del ricorso proposto da parte dell'imputato nell'interesse proprio, di irrogare conseguenze economiche: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata riguardo alla trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero: la Corte ha ritenuto che le conclusioni trasmesse il giorno fissato per la camera di consiglio e quindi ignote all'imputato non possono essere tenute in considerazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 445 c.p.p.) le pene accessorie non possono essere escluse se la pena concordata supera i due anni di reclusione: se ciò avviene, la mancata applicazione delle pene accessorie è vizio che può determinare l'annullamento limitato alla parte relativa alle pene accessorie e il rinvio per nuovo giudizio su quel profilo.
- Un ricorso proposto nell'interesse dell'imputato volto ad ottenere un trattamento sanzionatorio più gravoso è inammissibile per difetto di interesse: il difensore non può impugnare per far risultare una pena più sfavorevole al proprio assistito.
- Le conclusioni del Pubblico Ministero trasmesse tardivamente e rimaste ignote all'imputato non possono essere considerate dalla Corte, poiché ledono il diritto di difesa e il contraddittorio.
- Quando il pubblico ministero impugna la decisione per omissione di pene accessorie obbligatorie o applicabili, la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola questione relativa alle pene accessorie, lasciando inalterato il resto della decisione concordata.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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