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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'INAIL ha chiesto la correzione di un errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza, nella parte dispositiva, era stata indicata per errore come destinataria della rifusione delle spese la società H.D.I. Assicurazioni s.p.a., benché dal fascicolo e dall'intestazione dell'ordinanza risultasse che la vera parte del giudizio fosse l'INAIL. Il ricorrente ha quindi domandato la rettifica della sola indicazione della parte beneficiaria delle spese processuali. Le controparti sono rimaste intimate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale, ritenendo che l'erronea indicazione di H.D.I. Assicurazioni s.p.a. nella parte dispositiva fosse frutto di mera disattenzione ed emendabile tramite il rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 24351/22, sostituendo nella statuizione sulle spese la dicitura "H.D.I. Assicurazioni s.p.a." con "INAIL". Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio processuale esperibile per correggere errori materiali o di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, quando l'errore sia frutto di mera disattenzione e sia emendabile senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

  • Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002

    richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    richiamata per il medesimo principio sulla non debenza delle spese nel procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando deriva da mera disattenzione e risulta ictu oculi dal testo del provvedimento o dagli atti del processo, senza necessità di riesaminare il merito della decisione.
  • Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. la rettifica può riguardare anche l'erronea indicazione della parte destinataria di una condanna alle spese, purché resti immutato il contenuto decisorio sostanziale.
  • Quando si procede alla correzione di un errore materiale, non vi è normalmente luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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