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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, sostenendo che la società non avrebbe potuto beneficiare del regime di sospensione dell'IVA previsto per le merci destinate a un deposito fiscale, poiché le imbarcazioni non erano state materialmente introdotte nei depositi. In particolare, denunciava la violazione delle norme sull'IVA all'importazione e sul deposito fiscale, ritenendo dovuta l'IVA in dogana. La società, invece, aveva assolto l'imposta al momento dell'estrazione delle merci mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che l'IVA già assolta dalla contribuente mediante il meccanismo dell'inversione contabile non potesse essere nuovamente richiesta all'importazione, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA. La mancata materiale introduzione dei beni nel deposito fiscale costituisce una violazione formale del regime di sospensione, ma non consente una duplicazione dell'imposta quando l'obbligazione tributaria sia stata comunque adempiuta, anche tardivamente. Il primo motivo dell'Agenzia e il ricorso incidentale della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per sostenere la debenza dell'IVA all'importazione; la Corte ha escluso che essa possa giustificare una seconda imposizione quando l'IVA sia già stata regolarmente assolta tramite inversione contabile.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), convertito dalla L. n. 427 del 1993

    La norma disciplina il regime di sospensione dell'IVA per le merci destinate ai depositi fiscali e presuppone, in linea generale, l'effettiva introduzione fisica dei beni nel deposito. Tuttavia, la violazione di tale requisito, quando l'IVA sia stata comunque assolta mediante autofatturazione e registrazione, ha natura formale e non legittima una duplicazione dell'imposta.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 98, lett. a)

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione al regime doganale applicabile alle merci; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la Corte ha ritenuto decisivo il principio per cui l'IVA già assolta non può essere richiesta una seconda volta.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE

    Alla luce del principio di neutralità dell'IVA, non è compatibile con il diritto unionale richiedere nuovamente l'IVA all'importazione quando la stessa imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione contabile.

  • Corte di giustizia UE, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland Soc. coop. a r.l.

    La sentenza stabilisce che l'Amministrazione non può pretendere il pagamento dell'IVA all'importazione se il soggetto passivo ha già assolto la medesima imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile, anche quando abbia utilizzato illegittimamente il regime di sospensione.

Massime di principio

  • La mancata osservanza di un requisito formale o procedurale del regime di sospensione dell'IVA non comporta automaticamente il diritto dell'Amministrazione a riscuotere nuovamente l'imposta, se il tributo è già stato assolto con un diverso meccanismo previsto dall'ordinamento.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce la doppia imposizione: l'Amministrazione può contestare la violazione formale e applicare, ove previsto, sanzioni proporzionate, ma non può incassare due volte la stessa imposta.
  • Per beneficiare correttamente del regime di deposito fiscale è comunque necessario rispettare i requisiti sostanziali e documentali, inclusa l'effettiva introduzione dei beni quando richiesta dalla normativa.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'IVA mediante autofattura, registrazioni contabili e ogni documentazione idonea a provare che non vi è stata perdita di gettito per l'Erario.
  • La regolarizzazione tardiva dell'obbligazione tributaria può impedire il recupero dell'imposta principale, pur non escludendo necessariamente conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza delle modalità e dei termini previsti.

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