Cassazione Penale, Sentenza n. 2117/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 15/05/2024 che, confermando la condanna in primo grado per i reati ascritti ai capi A) (bancarotta fraudolenta per distrazione) e B) (bancarotta da falso in bilancio / reato societario), aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo C) (bancarotta preferenziale). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla quantificazione del danno civile riconosciuto alla curatela per la bancarotta preferenziale (capo C); (2) mancata/contraddittoria motivazione rispetto alle memorie e alle prove (dichiarazioni spontanee e esame del teste Luppoli) relative alla presunta distrazione del magazzino (fatture nn. 223 e 225) contestata al capo A; (3) mancata/contraddittoria motivazione rispetto alle memorie e alle prove (dichiarazioni spontanee e esame del teste Varese) relative alla presunta sopravvalutazione di immobili e crediti in bilancio e alla finalità di occultamento del dissesto contestata al capo B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le questioni relative alla quantificazione del danno civile per il capo C, essendo valutazioni svolte in primo grado, dovevano essere dedotte in appello e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; le censure sulla mancata disamina delle memorie sono in realtà richieste di rivalutazione fattuale incompatibili con la doppia conforme (valutazioni di merito condivise da primo e secondo grado) e il percorso motivazionale di merito è risultato coerente e logico; le deduzioni difensive che prospettavano alternative ricostruzioni (conto deposito, diversa consistenza del magazzino, rettifiche di valutazione immobiliare) non hanno disarticolato i nuclei essenziali del ragionamento di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 4.000,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1
articolo richiamato come aggravante nel quadro dei delitti fallimentari; in sentenza l'aggravante è stata valutata insieme alle attenuanti (attenuanti generiche prevalenti in primo grado).
Codice penale, art. 110
richiamato per la partecipazione in concorso ai reati contestati (concorso di persone nel reato).
Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), art. 216, commi 1 e 3
art. 216, comma 1: fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; art. 216, comma 3: pagamenti preferenziali. Usati per qualificare i fatti dei capi A e C.
Legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 1 in relazione a cod. civ. art. 2621
ricondotta alla ipotesi di bancarotta da falso in bilancio/reato societario (capo B): iscrizione in bilancio di voci inesistenti o sopravvalutate per occultare il dissesto.
Codice di procedura penale, art. 578
consente che, anche se il reato è estinto penalmente (prescrizione), il giudice accerti la responsabilità civile e condanni al risarcimento; la Corte ne ha ricordato l'applicabilità nella controversia sul capo C.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e artt. 606 comma 3 e 609 comma 2
limiti della censura in cassazione: vizio di motivazione e divieto di dedurre questioni non prospettate in appello; principio utilizzato per dichiarare inammissibile la nuova deduzione sulla quantificazione del danno e per affermare che le critiche erano, in larga parte, rivalutazioni di merito non ammissibili.
Codice civile, art. 2426, n. 8
principio contabile relativo alla valutazione dei crediti al valore presumibile di realizzo; utilizzato per valutare l'irrealizzabilità dei crediti iscritti in bilancio e giustificare rettifiche/riduzioni.
Codice di procedura penale, art. 616
prevede l'onere per il ricorrente condannato all'inammissibilità di sostenere le spese del procedimento; applicata con la liquidazione delle somme dovute.
D.M. n. 55/2014 (modificato dal D.M. n. 37/2018), artt. 12 e 16 e art. 2
norme ministeriali richiamate per la determinazione delle somme a titolo di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; la Corte ha liquidato l'importo secondo tali parametri.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio che la parte non sia colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, influenzando la liquidazione delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto o di diritto che non siano state dedotte in appello: le questioni sulla quantificazione del danno civile decise in primo grado dovevano essere contestate già in appello, altrimenti sono precluse.
- La responsabilità civile può essere accertata e quantificata anche quando il reato penale è estinto per prescrizione (art. 578 c.p.p.), ma la relativa quantificazione non può essere introdotta ex novo in cassazione.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (conferma di fatto e di diritto da primo a secondo grado) rende assai difficile la revisione in cassazione delle valutazioni probatorie: le richieste di rivalutazione dei fatti spesso saranno respinte come ricostruzioni alternative non compatibili con la motivazione di merito.
- Nelle ipotesi di distrazione mediante fatture e compensazioni con crediti inesistenti, anche la persistenza materiale dei beni nello stesso magazzino non esclude il reato: rileva la perdita della disponibilità giuridica per la massa creditoria.
- La sopravvalutazione sistematica di immobili e crediti in bilancio, unita all'assenza di misure correttive e a perdite ripetute, può essere interpretata come volontà di occultare il dissesto e integrare la bancarotta da falso in bilancio o l'aggravamento del dissesto.
- In tema di bancarotta preferenziale, il danno per la massa si valuta sulla base dell'erosione dell'area di garanzia: non solo il danno al singolo creditore preferito ma l'effetto sui rimanenti creditori (differenza tra quanto distribuito e quanto sarebbe spettato in riparto fallimentare).
- La mancanza di tempestiva coltivazione di un concordato 'in bianco' (assenza di piano/proposta) può essere valutata come elemento sintomatico di finalità dilatorie o di occultamento del dissesto, a prescindere dalla sollecitudine formale degli adempimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →