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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2117/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 15/05/2024 che, confermando la condanna in primo grado per i reati ascritti ai capi A) (bancarotta fraudolenta per distrazione) e B) (bancarotta da falso in bilancio / reato societario), aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo C) (bancarotta preferenziale). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla quantificazione del danno civile riconosciuto alla curatela per la bancarotta preferenziale (capo C); (2) mancata/contraddittoria motivazione rispetto alle memorie e alle prove (dichiarazioni spontanee e esame del teste Luppoli) relative alla presunta distrazione del magazzino (fatture nn. 223 e 225) contestata al capo A; (3) mancata/contraddittoria motivazione rispetto alle memorie e alle prove (dichiarazioni spontanee e esame del teste Varese) relative alla presunta sopravvalutazione di immobili e crediti in bilancio e alla finalità di occultamento del dissesto contestata al capo B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le questioni relative alla quantificazione del danno civile per il capo C, essendo valutazioni svolte in primo grado, dovevano essere dedotte in appello e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; le censure sulla mancata disamina delle memorie sono in realtà richieste di rivalutazione fattuale incompatibili con la doppia conforme (valutazioni di merito condivise da primo e secondo grado) e il percorso motivazionale di merito è risultato coerente e logico; le deduzioni difensive che prospettavano alternative ricostruzioni (conto deposito, diversa consistenza del magazzino, rettifiche di valutazione immobiliare) non hanno disarticolato i nuclei essenziali del ragionamento di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 4.000,00 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1

    articolo richiamato come aggravante nel quadro dei delitti fallimentari; in sentenza l'aggravante è stata valutata insieme alle attenuanti (attenuanti generiche prevalenti in primo grado).

  • Codice penale, art. 110

    richiamato per la partecipazione in concorso ai reati contestati (concorso di persone nel reato).

  • Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), art. 216, commi 1 e 3

    art. 216, comma 1: fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; art. 216, comma 3: pagamenti preferenziali. Usati per qualificare i fatti dei capi A e C.

  • Legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 1 in relazione a cod. civ. art. 2621

    ricondotta alla ipotesi di bancarotta da falso in bilancio/reato societario (capo B): iscrizione in bilancio di voci inesistenti o sopravvalutate per occultare il dissesto.

  • Codice di procedura penale, art. 578

    consente che, anche se il reato è estinto penalmente (prescrizione), il giudice accerti la responsabilità civile e condanni al risarcimento; la Corte ne ha ricordato l'applicabilità nella controversia sul capo C.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e artt. 606 comma 3 e 609 comma 2

    limiti della censura in cassazione: vizio di motivazione e divieto di dedurre questioni non prospettate in appello; principio utilizzato per dichiarare inammissibile la nuova deduzione sulla quantificazione del danno e per affermare che le critiche erano, in larga parte, rivalutazioni di merito non ammissibili.

  • Codice civile, art. 2426, n. 8

    principio contabile relativo alla valutazione dei crediti al valore presumibile di realizzo; utilizzato per valutare l'irrealizzabilità dei crediti iscritti in bilancio e giustificare rettifiche/riduzioni.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    prevede l'onere per il ricorrente condannato all'inammissibilità di sostenere le spese del procedimento; applicata con la liquidazione delle somme dovute.

  • D.M. n. 55/2014 (modificato dal D.M. n. 37/2018), artt. 12 e 16 e art. 2

    norme ministeriali richiamate per la determinazione delle somme a titolo di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; la Corte ha liquidato l'importo secondo tali parametri.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio che la parte non sia colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, influenzando la liquidazione delle somme dovute alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto o di diritto che non siano state dedotte in appello: le questioni sulla quantificazione del danno civile decise in primo grado dovevano essere contestate già in appello, altrimenti sono precluse.
  • La responsabilità civile può essere accertata e quantificata anche quando il reato penale è estinto per prescrizione (art. 578 c.p.p.), ma la relativa quantificazione non può essere introdotta ex novo in cassazione.
  • La cosiddetta 'doppia conforme' (conferma di fatto e di diritto da primo a secondo grado) rende assai difficile la revisione in cassazione delle valutazioni probatorie: le richieste di rivalutazione dei fatti spesso saranno respinte come ricostruzioni alternative non compatibili con la motivazione di merito.
  • Nelle ipotesi di distrazione mediante fatture e compensazioni con crediti inesistenti, anche la persistenza materiale dei beni nello stesso magazzino non esclude il reato: rileva la perdita della disponibilità giuridica per la massa creditoria.
  • La sopravvalutazione sistematica di immobili e crediti in bilancio, unita all'assenza di misure correttive e a perdite ripetute, può essere interpretata come volontà di occultare il dissesto e integrare la bancarotta da falso in bilancio o l'aggravamento del dissesto.
  • In tema di bancarotta preferenziale, il danno per la massa si valuta sulla base dell'erosione dell'area di garanzia: non solo il danno al singolo creditore preferito ma l'effetto sui rimanenti creditori (differenza tra quanto distribuito e quanto sarebbe spettato in riparto fallimentare).
  • La mancanza di tempestiva coltivazione di un concordato 'in bianco' (assenza di piano/proposta) può essere valutata come elemento sintomatico di finalità dilatorie o di occultamento del dissesto, a prescindere dalla sollecitudine formale degli adempimenti.

Testo integrale

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