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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24783/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda quattro indagati fermati dalla polizia locale di Prato nella tarda serata del 3 marzo 2026 mentre viaggiavano su un'autovettura con altri soggetti di nazionalità cinese. Durante il controllo, un passeggero avrebbe passato un oggetto a un altro occupante, che lo avrebbe lanciato dal finestrino: l'oggetto è stato recuperato e qualificato come ordigno esplosivo artigianale con miccia. Nel veicolo sono poi stati rinvenuti, sotto il sedile del conducente, una pistola semiautomatica clandestina priva di matricola con caricatore e tre colpi, oltre a un manganello metallico e a un bastone di legno. Agli indagati erano contestati, in concorso, i reati di porto illegale di ordigno esplosivo, porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione dell'ordigno. Il Tribunale del riesame ha confermato la custodia in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di reiterazione di delitti gravi contro la persona. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe confutato specificamente le censure già mosse in riesame, soprattutto quanto al ruolo di uno degli indagati che guidava l'auto, e non avrebbe spiegato perché fosse inattendibile la versione di un coindagato che si assumeva la responsabilità esclusiva della detenzione degli strumenti illeciti; con i motivi nuovi si è inoltre sostenuto che la sola presenza nel veicolo non bastasse a fondare il concorso, potendo al più configurarsi una connivenza non punibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, aspecifiche, meramente rivalutative e confutative, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale del riesame, ritenendola coerente e adeguata nel ricostruire il quadro indiziario: il comportamento tenuto al momento dell'alt intimato dalla polizia, la presenza nell'auto di un ordigno esplosivo, di un'arma clandestina con munizioni e di ulteriori strumenti offensivi, nonché le contraddizioni delle dichiarazioni rese dagli indagati. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui il controllo di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio né dell'attendibilità delle fonti. Quanto alla tesi della connivenza, ha affermato che nel caso concreto gli elementi indicati dal riesame deponevano per un contributo consapevole e agevolatore al trasporto degli strumenti offensivi, non per una mera presenza passiva. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.

    disciplina il riesame contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale.

  • art. 273 c.p.p.

    gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

    la loro insussistenza è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato quale pericolo di reiterazione di reati, ritenuto sussistente per la gravità del contesto e la pericolosità degli indagati.

  • art. 275 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    richiamato nella motivazione sulle condizioni e sulla scelta della misura cautelare applicabile.

  • art. 606 c.p.p.

    ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    limita il sindacato di legittimità ai vizi di violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica, non consentendo rivalutazioni del merito.

  • art. 125 c.p.p.

    violazione degli artt. 110 cod. pen., 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen.

    invocato dai ricorrenti per denunciare un vizio di motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per configurare il concorso di persone nei reati contestati e per distinguere il concorso dalla mera connivenza.

  • art. 648 c.p.

    artt. 110 e 648 cod. pen.

    norma di riferimento per la contestazione di ricettazione dell'ordigno esplosivo.

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    ha fondato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 4 legge n. 895 del 1967

    artt. 110 cod. pen., 4, comma 1 e comma 2, lett. a), legge n. 895 del 1967

    fonte incriminatrice del porto illegale dell'ordigno esplosivo artigianale.

  • art. 23 legge n. 110 del 1975

    artt. 110 cod. pen., artt. 23, comma 1, n. 2, comma 4, legge n. 110 del 1975

    fonte incriminatrice del porto in luogo pubblico dell'arma clandestina comune da sparo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non consente una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei dichiaranti, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione non mancante né manifestamente illogica.
  • Le ordinanze cautelari del giudice emittente e del tribunale del riesame si integrano reciprocamente: la motivazione dell'una può completare quella dell'altra, e il quadro argomentativo va letto unitariamente.
  • La mera presenza in un contesto delittuoso non basta di per sé a integrare il concorso; tuttavia, quando alla presenza si accompagnino condotte esteriormente significative, coordinamento tra gli occupanti, disponibilità comune di armi o strumenti offensivi e comportamento funzionale all'azione criminosa, può configurarsi un contributo concorsuale consapevole e non una semplice connivenza.
  • La connivenza non punibile si esaurisce in una condotta passiva e inerte, priva di un apporto causalmente o agevolativamente apprezzabile al reato altrui; il concorso richiede invece un contributo esteriore che rafforzi o agevoli la commissione del fatto.
  • Nel giudizio cautelare, la presenza di armi clandestine, ordigni esplosivi e ulteriori strumenti offensivi in un veicolo, unita a condotte di occultamento o di reazione al controllo, può costituire un indice grave e convergente di partecipazione consapevole al trasporto e alla detenzione illecita.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniFalsità in atto pubblicoDetenzione di armi
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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