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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti contestavano la motivazione della sentenza di merito, sollevando censure circa la valutazione del compendio probatorio (in particolare sulla compatibilità delle lesioni con i fatti aggressivi e sulla credibilità della persona offesa) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure tentassero una rivalutazione del merito che è preclusa al giudice di legittimità e che non emergessero vizi formali di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) tali da consentire la revisione. Ha inoltre confermato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato dalla mancanza di elementi favorevoli. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. La declaratoria di inammissibilità ha impedito anche la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) sorte dopo la sentenza impugnata

Norme richiamate

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46

    richiamata per ribadire che la Corte di cassazione resta giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del fatto nella rivalutazione del compendio probatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma invocata per imporre ai ricorrenti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma equa alla Cassa delle Ammende

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato per spiegare che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione

  • giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, ecc.)

    richiami dottrinali e giurisprudenziali usati per precisare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto, sulla credibilità della persona offesa e sulla legittimità del diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove se non quando la motivazione presenti mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevante su punti essenziali
  • Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività o della rilevanza probatoria degli elementi (es. diversa comparazione delle prove, diverso giudizio di credibilità) sono inammissibili in cassazione
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è una valutazione di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni nella motivazione
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli ritenuti decisivi
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; inoltre impedisce di fatto la rilevazione di cause di estinzione del reato sopravvenute dopo la sentenza impugnata

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