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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05926/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione illecita di stupefacenti, deducendo con un unico motivo il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso contestava, in sostanza, la mancata valorizzazione di elementi favorevoli alla persona dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto il giudice di merito aveva richiamato la condotta processuale non positiva e l'ingente quantità di stupefacente detenuta.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice per la condotta di detenzione/traffico di stupefacenti, richiamata come titolo del reato oggetto della condanna.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante speciale in materia di stupefacenti richiamata nel capo di imputazione e nella condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola sulla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., occorre verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, di elementi negativi o della mancanza di specifici elementi positivi favorevoli all'imputato.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di precedenti penali: l'incensuratezza, da sola, non impone il loro riconoscimento.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, è valorizzabile la condotta processuale dell'imputato, così come la consistenza quantitativa dello stupefacente oggetto di contestazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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