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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1676/2024 emessa in data 2 aprile 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202501206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha ottenuto dal Tribunale di Milano il riconoscimento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza civile aveva inoltre condannato il Ministero all'esecuzione della prestazione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza civile, passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda nei successivi centoventi giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Il TAR ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione della modesta entità della somma, essa avrebbe avuto soltanto valore simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alla quale la sentenza civile aveva ricondotto il beneficio economico riconosciuto alla ricorrente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile poiché riguardava l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione, anche in relazione alla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è stata richiesta dalla ricorrente ma non concessa, poiché, considerata la modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una valenza esclusivamente simbolica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e contenente un obbligo esecutivo a suo carico.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione da eseguire, la sua applicazione avrebbe una funzione meramente simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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