Cassazione Civile, Ordinanza n. 28233/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2014 con cui l'Ufficio ha disconosciuto, per difetto di inerenza, la deducibilità di un costo annuo di euro 50.000 per la locazione di spazi espositivi in una farmacia, sostenuto dalla società proprietaria del marchio "PETRONE GROUP EXSPERTS ON PHARMACEUTICALS". Secondo la contribuente, il costo era inerente alla propria attività di holding, poiché volto a pubblicizzare il marchio del gruppo e quindi a sostenere indirettamente i ricavi derivanti dai dividendi delle partecipate. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) deduzione dell'efficacia di un giudicato esterno formatosi su una diversa annualità e su IRES; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a un preteso uso del marchio da parte delle controllate per vendere i loro prodotti, fatto non contestato nell'atto impositivo; 3) violazione del divieto di nuove eccezioni e domande in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c.; 4) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario ex art. 7 l. 212/2000 e art. 56 d.P.R. 633/1972, assumendo che la CTR avesse integrato la motivazione dell'avviso; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CTR avrebbe recepito acriticamente le difese dell'Ufficio e trattato come prova legale il vantaggio delle controllate dalla pubblicità del marchio.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha escluso che il giudicato formatosi su un diverso tributo e su una diversa annualità potesse espandersi al giudizio avente ad oggetto IVA e IRAP, trattandosi di imposte disciplinate da norme diverse. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi a omesso esame di fatti, nuove eccezioni e integrazione della motivazione dell'atto, osservando che l'avviso già conteneva il riferimento al marchio concesso in uso gratuito alle partecipate e al loro incremento di ricavi, sicché la CTR si è limitata a valutare il materiale probatorio e non ha introdotto una causa petendi nuova. Quanto alla doglianza sulla valutazione delle prove, la Corte ha affermato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio, operazione non consentita in cassazione. La decisione è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la pretesa violazione di legge sul giudicato esterno e sulla disciplina processuale tributaria; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
art. 57 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario vieta nuove domande ed eccezioni in appello; nel caso concreto la Corte ha escluso che l'Ufficio avesse introdotto una nuova causa petendi.
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione al divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, ritenuto non violato.
art. 56 d.P.R. 633/1972
invocato insieme allo Statuto del contribuente sul requisito di motivazione dell'atto, ma non ritenuto ostativo alla decisione impugnata.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse già sufficiente e non integrata impropriamente in giudizio.
art. 115 c.p.c.
la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o trattate come prova legale elementi che non lo sono; qui la censura è stata reputata inammissibile perché diretta solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la CTR avesse attribuito valore di prova legale a elementi valutativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2697 c.c.
richiamato per definire il concetto di fatto storico rilevante ai fini dell'omesso esame e per ribadire l'onere della prova sull'inerenza del costo in capo al contribuente.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in relazione a un determinato tributo non spiega automaticamente efficacia preclusiva in un giudizio relativo a un'imposta diversa, anche se fondato sui medesimi fatti, quando muta il quadro normativo di riferimento.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente di contestare la ricostruzione logica o la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non è violato quando l'Ufficio sviluppa una difesa che si muove entro il perimetro fattuale e giuridico già desumibile dall'avviso di accertamento.
- La motivazione dell'atto impositivo non è illegittimamente integrata in giudizio se il giudice si limita a valorizzare elementi già ricavabili dall'atto stesso e dal materiale probatorio ritualmente acquisito.
- In tema di spese di pubblicità e propaganda, l'inerenza del costo va verificata in relazione all'attività effettivamente svolta dal soggetto che lo sostiene; chi svolge mera attività di holding deve dimostrare che la spesa è funzionale alla propria attività e non solo indirettamente vantaggiosa per le partecipate.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non basta dedurre una diversa lettura delle prove.
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