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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04513/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di conto corrente bancario assistito da una garanzia prestata dalla società ricorrente. In primo grado gli attori avevano chiesto la declaratoria di nullità di varie clausole del rapporto bancario e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca; il giudizio si era interrotto per il fallimento della debitrice principale e per il decesso del suo amministratore, sicché in appello era rimasta in discussione essenzialmente la posizione della garante. La Corte d'appello ha qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione perché la garante non aveva allegato né provato di avere effettivamente pagato somme alla banca, ha affermato che gravavano sulla garante gli oneri probatori relativi alla dedotta nullità del rapporto garantito e ha escluso la fondatezza delle doglianze su anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto, ius variandi e prescrizione. Con il ricorso per cassazione la società garante ha articolato otto motivi: 1) violazione delle norme sulla fideiussione per avere la Corte d'appello qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erronea distribuzione dell'onere della prova; 3) nullità della sentenza per avere ritenuto rinunciata l'istanza di esibizione non riproposta nelle conclusioni di primo grado; 4) ulteriore nullità per avere dichiarato nuova e quindi inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB; 5) violazione delle norme su interessi e usura per il mancato riconoscimento del superamento del tasso soglia e dell'azzeramento degli interessi; 6) contestazione della commissione di massimo scoperto, del TEG e della rilevabilità officiosa dell'usura; 7) violazione delle norme sullo ius variandi per assenza di prova delle comunicazioni bancarie; 8) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse gravasse sulla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di appello e, comunque, aveva correttamente affermato che la qualificazione della garanzia come contratto autonomo non escludeva la deduzione di nullità del rapporto garantito. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, in tema di azione di ripetizione di indebito e azione di accertamento negativo del saldo, non vi è differenza quanto agli oneri probatori, essendo le due domande fondate sulle medesime allegazioni di base. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, ribadendo che le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente reiterate alla precisazione delle conclusioni, altrimenti si presumono abbandonate; nel caso concreto l'istanza di esibizione risultava correttamente ritenuta rinunciata. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto del terzo e comunque privo di autonomia. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché si risolvevano in una censura di merito non consentita in cassazione e non si confrontavano con la giurisprudenza richiamata dalla decisione impugnata. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non riportava adeguatamente il contenuto del motivo di appello asseritamente erroneamente dichiarato inammissibile. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava una ratio decisiva della sentenza impugnata, la quale aveva basato la decisione principalmente sull'assenza di anatocismo e di interessi usurari. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1936 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura fideiussoria della garanzia; la Corte non accoglie la censura anche per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio della decisione impugnata

  • art. 2697 c.c.

    la Corte conferma che, nelle azioni di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del saldo, gli oneri probatori sono sostanzialmente equivalenti e gravano sulla parte che contesta il saldo e chiede la rideterminazione

  • art. 210 c.p.c.

    l'istanza di esibizione non riproposta specificamente alle conclusioni di primo grado può ritenersi abbandonata

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello dichiarato inammissibile non è utilmente censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta con tale ratio

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta novità/inammissibilità di domande e istanze in appello

  • art. 346 c.p.c.

    la mancata riproposizione delle istanze istruttorie può integrare rinuncia/abbandono

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in relazione alla doglianza sul tasso di interesse e sul superamento del tasso soglia

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta usurarietà e all'asserito azzeramento degli interessi

  • L. n. 108/1996

    richiamata quale disciplina dell'usura nei rapporti bancari

  • art. 1853 c.c.

    richiamato per la contestazione della commissione di massimo scoperto e del calcolo del TEG

  • art. 118 TUB

    richiamato in relazione allo ius variandi della banca e alle comunicazioni modificative

  • artt. 1341 c.c. e 1372, comma 1, c.c.

    richiamati per la contestazione delle clausole e dell'efficacia del rapporto rispetto alle variazioni unilaterali

  • artt. 1842 e 1843 c.c.

    richiamati in relazione al rapporto di conto corrente e alla prescrizione delle rimesse

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in relazione al dies a quo della prescrizione

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato più volte dalla Corte per la carenza di specificità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Tra azione di ripetizione di indebito e azione di accertamento negativo del saldo bancario non opera una diversificazione degli oneri probatori: entrambe si fondano sulle medesime allegazioni di base e la parte che contesta il saldo deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
  • Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente reiterate alla precisazione delle conclusioni; in difetto, esse si presumono abbandonate, salvo che dagli atti emerga in modo inequivoco la volontà della parte di insistervi.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o che si risolva in una contestazione di merito priva di specificità e autosufficienza.
  • La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia non impedisce, di per sé, di dedurre la nullità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative; tuttavia la censura deve essere ritualmente e specificamente proposta nel giudizio di merito e in sede di legittimità.
  • Le doglianze su anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto, ius variandi e prescrizione non possono essere accolte se si traducono in una mera rivalutazione del fatto o non investono una ratio decisiva della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteAnatocismoUsura bancariaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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