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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2697/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bartoli era stato condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) per aver reso, il 6 aprile 2021 in Caltanissetta durante un processo a carico di Guriuc Iulian e Guriuc Florin da lui denunciati per minaccia, dichiarazioni reticenti e contraddittorie sostenendo di non ricordare i fatti e di aver sottoscritto precedenti verbali senza leggerli. Con il ricorso in Cassazione contestava la motivazione della Corte di appello che, a suo avviso, non avrebbe adeguatamente valutato il tempo trascorso, le vicende personali (tra cui una carcerazione per altri fatti) e le deduzioni difensive secondo cui, se l'intento fosse stato favorire gli imputati, sarebbe bastato rimettere la querela, cosa non avvenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello. Il giudice di merito aveva valorizzato il comportamento processuale negativo di Bartoli (le contraddizioni e la dichiarazione di non ricordare e di essere stato indotto a firmare) per inferire il dolo nella falsa testimonianza; inoltre ha ritenuto irrilevante, ai fini della punibilità del falso testimoniale, il fatto che il reato presupposto fosse procedibile a querela. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)

    La norma punisce la menzogna resa in sede testimoniale; la Corte l'ha interpretata sottolineando che il bene giuridico protetto e' il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che per la punibilità rileva il contenuto e l'effetto delle dichiarazioni rese, non il movente del testimone.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata ai fini della sintetica esposizione del ricorso in Cassazione; rileva per i limiti fissati nella esposizione sintetica dei motivi di impugnazione (regole di riassunto per il ricorso).

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 8967 del 04/12/2006 (Giardi, Rv. 235915)

    Precisa che nel delitto di falsa testimonianza il soggetto passivo e' lo Stato/collettività e non la persona offesa; le ragioni soggettive del testimone (movente) sono indifferenti ai fini della configurabilità del reato, rilevando piuttosto l'incidenza delle dichiarazioni sul procedimento.

Massime di principio

  • In casi di falsa testimonianza il giudice può inferire il dolo dalle contraddizioni, reticenze e dal comportamento processuale del teste; non e' necessario provare un movente specifico volto a favorire terzi.
  • Il fatto che il reato presupposto sia procedibile a querela non esclude la punibilità per falsa testimonianza, poiché quest'ultima tutela l'ordine e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria.
  • Per la Cassazione la 'manifesta illogicità della motivazione' richiede una motivazione incoerente, incompleta o monca; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria del giudice di merito non basta a integrare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le deduzioni difensive (es. tempo trascorso, vicende personali, mancata remissione della querela) devono essere rilevanti e indispensabili al percorso argomentativo del giudice per poter fondare un vizio di motivazione: la loro omissione non sempre comporta l'annullamento.
  • In sede di valutazione delle prove il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel trarre deduzioni logiche dal comportamento processuale; la Cassazione interviene solo se emerge una manifesta illogicità o violazione di legge.

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