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Sentenza

Sentenza n. 9841/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Politiche sociali, Determinazione del Dirigente prot. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante «Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e relativo allegato A; - della nota della Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Politiche sociali, prot. 0804588 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto «Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 - Informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento»; - del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Politiche sociali, prot. 0769504 del 10 novembre 2022, avente a oggetto «comunicazione ai sensi dell''art. 25 della legge provinciale sull''attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015»; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi inclusi la deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, e dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicati sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento in data 23 novembre 2023; - la nota PAT/RFS128-19/12/2022-0872272, di riscontro all''istanza di accesso, e relativi allegati; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente a oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018 nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202305343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e della Provincia Autonoma di Trento di determinazione dell'obbligo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che definiva l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificava gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto, le linee guida, l'accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale, gli atti di ricognizione della spesa e la comunicazione di avvio del procedimento. Era stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, limitandosi a riferire che gli atti erano stati contestati perché asseritamente illegittimi. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere versato gli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta. Tuttavia, il pagamento non è stato qualificato come evento satisfattivo della pretesa azionata, perché la domanda principale consisteva nell'annullamento degli atti al fine di evitare il pagamento, mentre il versamento ha eliminato l'utilità concreta della decisione senza soddisfare tale pretesa demolitoria. Il giudice ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere e ha pronunciato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sul ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025

    Richiamato quale fondamento del versamento degli oneri di ripiano effettuato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'importo controverso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando introduce una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta al giudice.
  • Il pagamento spontaneo dell'obbligazione oggetto di contestazione non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito presuppone che l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, mentre il pagamento può soltanto rendere inutile la pronuncia richiesta e condurre all'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando la domanda di annullamento è proposta per evitare il pagamento di una somma e il ricorrente procede comunque al versamento, viene meno l'utilità concreta della pronuncia demolitoria, ma non si realizza per ciò solo una soddisfazione della pretesa di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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