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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 33/2025, depositata e resa pubblica il 09.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1775/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.12.2025.

Giustizia amministrativa202501229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 33/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sassari era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: il TAR ha valorizzato sia la nomina del commissario ad acta, sia le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria, tra cui la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare né essenziale del beneficio, destinato alla formazione continua e di impiego facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a conformare e sostituire l'azione dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente l'imposizione di una penalità di mora, ma la sua applicazione è subordinata alla verifica dell'assenza di ragioni ostative e della concreta adeguatezza della misura.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, incluse quelle connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'Amministrazione pubblica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali e non risulta intervenuto l'adempimento spontaneo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo alla persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicura uno strumento alternativo di esecuzione o quando ricorrano altre ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell'adempimento, i vincoli e le difficoltà finanziarie dell'Amministrazione, il contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio riconosciuto.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
  • Nell'esecuzione di una condanna relativa alla Carta elettronica del docente, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaSopravvenuta carenza di interesse

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