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Sentenza

Sentenza n. 1895/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2282/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 4470/2022, pubblicata in data 27/03/2024 e notificata il 03/11/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 2282/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 2282/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'integrale computo dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine, ai fini giuridici ed economici, e alla ricostruzione integrale della carriera come servizio di ruolo dell'intero servizio pre-ruolo. Il giudice ordinario aveva ordinato al Ministero di rinnovare la ricostruzione di carriera secondo il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con applicazione della progressione stipendiale del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, riconoscimento di un'anzianità di nove anni, quattro mesi e diciannove giorni dal 1° settembre 2010, collocazione nella fascia stipendiale 9-14 anni e pagamento di euro 8.354,38, oltre interessi legali. La sentenza civile non è stata impugnata, è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e si era costituito solo formalmente. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in esecuzione della sentenza civile, decorrente dalla comunicazione della sentenza amministrativa fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione della sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    principio di non discriminazione

    È stata posta dal giudice ordinario a fondamento del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei rapporti di lavoro a termine ai fini della ricostruzione di carriera.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disciplinare le conseguenze dell'inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga specifici adempimenti all'Amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio: l'Amministrazione deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione è proponibile, ai fini dell'esecuzione forzata del giudicato, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in esecuzione del giudicato e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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