Cassazione Penale, Sentenza n. 3441/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a Scicchitano la misura interdittiva della sospensione ex art. 289 cod. proc. pen. per un anno, in ragione della sussistenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione finalizzata a più reati di peculato e truffa ai danni dello Stato (capo a) e di plurime ipotesi di peculato e autoriciclaggio (capi b, c, d, f). Il ricorrente ha proposto tre censure: 1) carenza/insufficienza della motivazione della decisione impugnata; 2) omissione nel provvedimento di fatti che a suo dire inciderebbero sul rischio di reiterazione (dismissione del ruolo dirigenziale e svolgimento di prestazioni private extra-moenia); 3) contestazione di presunte misure reali non meglio precisate.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza priva di confronto con la motivazione del Tribunale e manifestamente inconferente rispetto alle emergenze probatorie valorizzate; la seconda inammissibile perché non prospettata in appello e, comunque, inefficace a neutralizzare il concreto e attuale rischio di reiterazione posto dalla personalità criminale e dal ruolo ricoperto dal ricorrente nell'associazione; la terza estranea all'oggetto dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 289 cod. proc. pen.
misura interdittiva della sospensione ex art 289 cod. proc. pen.
La norma è richiamata per definire la natura della misura interdittiva applicata (sospensione dall'incarico) in presenza di gravità indiziaria; la Corte accetta la valutazione del Tribunale circa la necessità e la proporzionalità della misura rispetto al quadro indiziario.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso ... nei termini di cui al dispositivo
La norma è invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte applica il principio per rigettare motivazioni che non affrontano concretamente la motivazione impugnata, che introducono fatti non dedotti in appello o che sono estranee all'oggetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un ricorso contro una misura cautelare o interdittiva deve confrontarsi nel merito e punto per punto con le ragioni motivate del giudice che ha adottato o confermato la misura: doglianze generiche o non specificamente riferite alla motivazione sono facilmente dichiarate inammissibili
- Nuovi fatti o circostanze non prospettati nel grado precedente (o non introdotti tempestivamente) possono essere considerati inammissibili o, se non efficaci, non neutralizzano il rischio di reiterazione; è quindi essenziale articolare e documentare tempestivamente ogni elemento fattuale rilevante
- Per superare la valutazione del rischio di reiterazione occorre fornire elementi concreti e probatori tali da contrastare la valutazione del giudice sulla personalità criminale e sulla continuità/organizzazione dell'illecito (es. prova dell'impossibilità di reiterare, concrete garanzie o modifiche di ruolo comprovate)
- Contestazioni relative a misure reali diverse dalla misura impugnata (se non oggetto dell'appello) sono estranee al perimetro dell'impugnazione e non rilevano ai fini della decisione
- Il tentativo di minimizzare o spiegare comportamenti ritenuti appropriativi senza produrre elementi probatori specifici e concreti è generalmente insufficiente a scalfire la configurazione di gravi indizi; ciò comporta anche il rischio di condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso
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