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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3441/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a Scicchitano la misura interdittiva della sospensione ex art. 289 cod. proc. pen. per un anno, in ragione della sussistenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione finalizzata a più reati di peculato e truffa ai danni dello Stato (capo a) e di plurime ipotesi di peculato e autoriciclaggio (capi b, c, d, f). Il ricorrente ha proposto tre censure: 1) carenza/insufficienza della motivazione della decisione impugnata; 2) omissione nel provvedimento di fatti che a suo dire inciderebbero sul rischio di reiterazione (dismissione del ruolo dirigenziale e svolgimento di prestazioni private extra-moenia); 3) contestazione di presunte misure reali non meglio precisate.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza priva di confronto con la motivazione del Tribunale e manifestamente inconferente rispetto alle emergenze probatorie valorizzate; la seconda inammissibile perché non prospettata in appello e, comunque, inefficace a neutralizzare il concreto e attuale rischio di reiterazione posto dalla personalità criminale e dal ruolo ricoperto dal ricorrente nell'associazione; la terza estranea all'oggetto dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 289 cod. proc. pen.

    misura interdittiva della sospensione ex art 289 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per definire la natura della misura interdittiva applicata (sospensione dall'incarico) in presenza di gravità indiziaria; la Corte accetta la valutazione del Tribunale circa la necessità e la proporzionalità della misura rispetto al quadro indiziario.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Dichiara inammissibile il ricorso ... nei termini di cui al dispositivo

    La norma è invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte applica il principio per rigettare motivazioni che non affrontano concretamente la motivazione impugnata, che introducono fatti non dedotti in appello o che sono estranee all'oggetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un ricorso contro una misura cautelare o interdittiva deve confrontarsi nel merito e punto per punto con le ragioni motivate del giudice che ha adottato o confermato la misura: doglianze generiche o non specificamente riferite alla motivazione sono facilmente dichiarate inammissibili
  • Nuovi fatti o circostanze non prospettati nel grado precedente (o non introdotti tempestivamente) possono essere considerati inammissibili o, se non efficaci, non neutralizzano il rischio di reiterazione; è quindi essenziale articolare e documentare tempestivamente ogni elemento fattuale rilevante
  • Per superare la valutazione del rischio di reiterazione occorre fornire elementi concreti e probatori tali da contrastare la valutazione del giudice sulla personalità criminale e sulla continuità/organizzazione dell'illecito (es. prova dell'impossibilità di reiterare, concrete garanzie o modifiche di ruolo comprovate)
  • Contestazioni relative a misure reali diverse dalla misura impugnata (se non oggetto dell'appello) sono estranee al perimetro dell'impugnazione e non rilevano ai fini della decisione
  • Il tentativo di minimizzare o spiegare comportamenti ritenuti appropriativi senza produrre elementi probatori specifici e concreti è generalmente insufficiente a scalfire la configurazione di gravi indizi; ciò comporta anche il rischio di condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso

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