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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - di ognuna delle note amministrative PEC dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’ASP di Siracusa del 30 Agosto 2024 aventi ad oggetto “Contrattualizzazione centri ex art. 26 per gli anni 2024-2026” con le quali ai ricorrenti è stato inviato lo schema di contratto “per la obbligatoria doppia sottoscrizione da parte del legale rappresentante del centro contrattualizzato (in calce all’atto e l’altra dopo le clausole vessatorie), si trasmette la copia digitale del contratto in questione approvato recentemente con atto deliberativo”; - dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 270 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Associazione Maior di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati; - dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 271 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Società Cooperativa AMICA (SR), per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati; - dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 263 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati; - dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 262 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Società Cooperativa San Martino di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati; - dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 269 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.), per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati; - per l’annullamento di ogni altro atto, provvedimento o comportamento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale a tutto quanto sopra, ancorché afferenti a fatti ed atti non conosciuti ma rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2024 : per l’annullamento - di ognuna delle note amministrative PEC dell’ASP di Siracusa, Unità Operativa di Medicina Riabilitativa del 10 Ottobre 2024 aventi ad oggetto “Trasmissione convenzione 2024-2026” e dell’allegato schema di contratto inviato; - per l’annullamento di ogni altro atto, provvedimento o comportamento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale a tutto quanto sopra, ancorché afferenti a fatti ed atti non conosciuti ma rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi dei ricorrenti; nonché per • l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa dell’ASP di Siracusa nell’aver trasmesso la U.O.C. Medicina Riabilitativa la PEC del 10 Ottobre 2024, con il suo contenuto ed allegati, senza richiamare ed allegare lo specifico e presupposto atto deliberativo del direttore generale e, quindi, in vigenza ancora dei precedenti atti deliberativi (n° 270, 271, 263, 262 e 269 del 17 Agosto 2024) e senza che alcuno di essi sia stato, a conoscenza dei ricorrenti, revocato o modificato e, pertanto, senza legittimazione dell’U.O.C. al compimento delle modifiche che sono state definite nel testo contrattuale; • il mancato esercizio dell’attività amministrativa dell’ASP di Siracusa, Direzione Generale, della revoca, sospensione e nuova emanazione, o della modifica delle delibere n° 270, 271, 263, 262 e 269 del 17 Agosto 2024, al fine di deliberare e legittimare eventuali modifiche al testo contrattuale, tra le quali la modifica di cui all’art. 2 del testo convenzionale inviato dall’U.O.C. Medicina Riabilitativa con la PEC del 10 Ottobre 2024 e, pertanto, rimanendo gli atti deliberativi del 17 Agosto 2024 gli unici che definiscono e approvano il testo contrattuale da trasmettere ai singoli centri di riabilitazione siracusani.

Giustizia amministrativa202401877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell'ASP di Siracusa di contrattualizzazione dei centri di riabilitazione per il triennio 2024-2026, relative comunicazioni PEC e successivi schemi contrattuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le delibere del direttore generale dell'ASP di Siracusa del 17 agosto 2024, con cui erano stati approvati i contratti per la gestione delle attività di assistenza riabilitativa ex art. 26 l. 833/1978, nonché le PEC del 30 agosto 2024 e del 10 ottobre 2024 con cui l'ASP aveva trasmesso gli schemi contrattuali. Con i motivi aggiunti hanno contestato, in particolare, la trasmissione del nuovo schema contrattuale del 10 ottobre 2024 senza richiamo o allegazione di un nuovo atto deliberativo del direttore generale, sostenendo che l'unità operativa non fosse legittimata a modificare il testo contrattuale approvato con le precedenti delibere. È stato inoltre dedotto il mancato esercizio, da parte della direzione generale dell'ASP, dei poteri di revoca, sospensione, nuova emanazione o modifica delle delibere del 17 agosto 2024, necessari a legittimare le modifiche contrattuali, tra cui quella relativa all'art. 2 dello schema trasmesso il 10 ottobre 2024.

La decisione

Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l'Assessorato regionale della Salute, con i decreti assessoriali 8 ottobre 2025, n. 1061, e 25 novembre 2025, n. 1300, aveva aggiornato i valori tariffari dei centri di riabilitazione e incrementato l'aggregato regionale di spesa del settore. L'ASP di Siracusa ha aderito all'istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza d'interesse. Preso atto dell'accordo delle parti, il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse, compensando integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 23 dicembre 1978, n. 833

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle attività di assistenza riabilitativa oggetto della contrattualizzazione, senza che il giudice ne svolga un'interpretazione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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